COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 007/01-cr. Reclamo della S.S Virtus avverso esito della gara Virtus Asciano – Torrita del 23.09.2001 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 0 – 0 ) Con rituale reclamo , inizialmente inoltrato al G.S Regionale e da questi correttamente trasmesso alla C.D per competenza, la S.S Virtus chiede vedersi assegnare vinta la gara in oggetto indicata, sostenendo la irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Becarelli Massimo , schierato dalla soc. Torrita malgrado squalificato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 007/01-cr. Reclamo della S.S Virtus avverso esito della gara Virtus Asciano – Torrita del 23.09.2001 valida per il campionato di Prima Categoria (risultato 0 – 0 ) Con rituale reclamo , inizialmente inoltrato al G.S Regionale e da questi correttamente trasmesso alla C.D per competenza, la S.S Virtus chiede vedersi assegnare vinta la gara in oggetto indicata, sostenendo la irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Becarelli Massimo , schierato dalla soc. Torrita malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la soc. adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore, dopo l’ultima gara del campionato di prima categoria della passata stagione sportiva veniva squalificato per una gara per recidività in ammonizioni così come pubblicato sul C.U N ° 43 del 10.05.2001. Stante la fine del campionato e non avendo la soc. Torrita partecipato a play-aut o play-off , la squalifica non poteva essere scontata e la stessa doveva essere scontata nella presente stagione sportiva ( art.lo 17 comma 6 C.G.S) . Essendo quella in contestazione la prima gara del campionato 2001/2002 , la partecipazione alla stessa del Becarelli è da ritenersi irregolare . P.Q.M La C.D in applicazione dell’art.12 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Torrita la perdita dell’incontro in oggetto indicato con il punteggio di 0/2. Inoltre infligge al calciatore Becarelli Massimo 1 UNA ulteriore giornata di squalifica da scontarsi secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 2 C.G.S. Al dirigente accompagnatore ufficiale Giani Mauro la inibizione fino al 19.11.2001 e alla società l’ammenda di lire 200.000 (Euro 103,29). Ordina la restituzione della tassa versata.
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