COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 012/01-cr. Reclamo della U.S Montecalvoli avverso esito gara Montecalvoli – Rosignano Labrone del 23.09.2001 valida per il campionato di Promozione ( risultato 3 – 3 ) 013/91-cr. Reclamo della A.S Intercomunale Collesalvetti avverso esito gara Collesalvetti – Rosignano del 30.09.2001 valida per il campionato di Promozione (risultato 0 – 1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 012/01-cr. Reclamo della U.S Montecalvoli avverso esito gara Montecalvoli – Rosignano Labrone del 23.09.2001 valida per il campionato di Promozione ( risultato 3 – 3 ) 013/91-cr. Reclamo della A.S Intercomunale Collesalvetti avverso esito gara Collesalvetti – Rosignano del 30.09.2001 valida per il campionato di Promozione (risultato 0 – 1) Con separati formali reclami che in questa sede vengono riuniti per evidente connessione oggettiva e soggettiva , le soc. Montecalvoli e Collesalvetti chiedono applicarsi, nei confronti della soc. Rosignano, la punizione sportiva della perdita delle gare in oggetto indicate , secondo quanto previsto dall’art 12 comma 5 lettera a) Codice di giustizia sportiva , per avervi fatto partecipare il calciatore Grilli Marco malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la soc. Rosignano malgrado ritualmente avvisata. I reclami sono fondati e meritano di essere accolti. Il calciatore Grilli, al termine della stagione sportiva 2000/2001 , venne squalificato per somma di ammonizioni così come riportato sul C.U 42 del 4.5.2001 quando era tesserato per la soc. Intercomunale Collesalvetti e relativamente all’ ultima giornata del campionato di Promozione. Stante il termine del campionato stesso , la sanzione non fu scontata e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva ( art. 17 comma 6 C.G.S). Il calciatore, tesserato nel frattempo per la soc. Rosignano , prende parte alla prima gara dell’attuale campionato disputata il giorno 16.09.2001 e successivamente alle due in contestazione in posizione irregolare. P.Q.M La C.D , in applicazione dell’art.12 comma 5 lettera a) , infligge alla soc. Rosignano la perdita delle gare in epigrafe indicate con il punteggio di 0/2 . Inoltre infligge al calciatore al Grilli Marco 2 (Due) ulteriori giornate di squalifica da scontarsi secondo le modalità previste dall’art.17 comma 2 C.G.S . Al dirigente accompagnatore Marcellini Fabrizio la inibizione fino al 19.12.2001 ed alla soc. Rosignano l’ammenda di Lire 600.000 ( Euro 309,87). Ordina la restituzione delle tasse versate.
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