COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 008/01-cr. Reclamo della Pol. Prato Nord avverso esito gara Croce D’Oro Montale – Prato Nord del 23.09.2001 valida per il campionato di seconda categoria (risutato 1/1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 008/01-cr. Reclamo della Pol. Prato Nord avverso esito gara Croce D’Oro Montale – Prato Nord del 23.09.2001 valida per il campionato di seconda categoria (risutato 1/1 ) La partecipazione alla gara in oggetto indicata, del calciatore Vannucci Giuseppe , schierato dalla soc. Croce D’Oro , ha indotto la pol. Prato Nord a chiedere a questa Commissione , un pronunciamento e la conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 C.G.S nei confronti dell’ avversaria in quanto il Vannucci risultava squalificato. Niente ha controdedotto la soc. Croce d’Oro malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Vannucci veniva squalificato dopo aver disputato l’ultima gara del campionato di seconda categoria della decorsa stagione sportiva.(C.U 43 del 10.05.2001 e ribadito in allegato sul C.U 5 del 30.08.2001 che se pur non rivestendo carattere di ufficialità rappresenta sempre una utile indicazione per coloro che hanno squalifiche pendenti) La sanzione non poteva essere scontata e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva ( art. 17 comma 6 C.G.S), nelle gare dell’attuale campionato iniziato proprio con la gara oggetto di contenzioso. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo come proposto ed in applicazione del disposto di cui all’art 12 comma 5 infligge alla soc. Croce d’Oro la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto indicata con il punteggio di 0/2 . inoltre infligge al calciatore Vannucci Giuseppe una ulteriore giornata di squalifica da scontarsi secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 2 C.G.S , al sig. Scartabelli Riccardo , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 19.11.2001 ed alla società l’ammenda di lire 200.000 (Euro 103,29). Ordina la restituzione della tassa versata.
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