COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 009/01-cr Reclamo della U.S Gallicano avverso esito gara Coreglia – Gallicano del 23.09.2001 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 1 – 0

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 009/01-cr Reclamo della U.S Gallicano avverso esito gara Coreglia – Gallicano del 23.09.2001 valida per il campionato di seconda categoria ( risultato 1 – 0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la U.S Gallicano chiede vedersi assegnare vinta la gara in oggetto indicata sostenendo che la partecipazione alla stessa del calciatore Tamburi Michele , schierato dalla compagine avversaria era da ritenersi irregolare essendo pendente a suo carico una giornata di squalifica mai scontata. Niente ha controdedotto la soc. Coreglia malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Tamburi fu squalificato nella decorsa stagione sportiva per somma di ammonizioni durante la fase dei Play-aut (C.U 46 del 31.05.2001) ( A tal proposito giova ricordare come il calciatore figuri nell’allegato al C.U 5 del 30.08.2001 fra i calciatori con provvedimenti disciplinari pendenti che, anche se non costituisce di per se carattere di ufficialità , rappresenta pur sempre una valida indicazione) . La stessa non fu scontata nella stagione sportiva 2000/2001 e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva ( art 17 comma 6 C.G.S) , nella prima gara di campionato, quella appunto in contestazione. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo come proposto ed in applicazione dell’art 12 comma 5 C.G.S , infligge alla soc. Coreglia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/2 . Inoltre infligge al calciatore Tamburi Michele una ulteriore giornata di squalifica da scontarsi secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 2 C.G.S . Al Sig. Molinari Ciro , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 19.11.2001 ed alla società l’ammenda di lire 200.000 (Euro 103.29 ) . Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it