COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 003/01-gl. Deferimento della Procura Federale avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Toscana dei tesserati: 1)Carugi Romolo,Presidente del G.S.Rosignano Solvay (Società successivamente posta in liquidazione); 2)Marcellini Fabrizio,Presidente della A.S.Rosignano Calcio,ora A.S.Rosignano Labrone; 3)della Società A.S.Rosignano Calcio,

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 13 del 25/10/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 003/01-gl. Deferimento della Procura Federale avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Toscana dei tesserati: 1)Carugi Romolo,Presidente del G.S.Rosignano Solvay (Società successivamente posta in liquidazione); 2)Marcellini Fabrizio,Presidente della A.S.Rosignano Calcio,ora A.S.Rosignano Labrone; 3)della Società A.S.Rosignano Calcio, per rispondere i primi due di violazione dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art.95 delle N.O.I.F.,per avere posto in essere il comportamento antiregolamentare evidenziato nella parte motiva del capo di imputazione e la Società A.S.Rosignano Calcio,ora Rosignano Labrone,della violazione di cui all’art.6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. La Procura Federale, dopo approfondite indagini rileva che, con scrittura privata del 30/08/1996,Carugi Romolo, Presidente del G.S. Rosignano Solvay, cedeva in comodato gratuito alla A.S. Rosignano Calcio, in persona del Presidente Marcellini Fabrizio tra l’altro, anche la gestione del parco giocatori risultante dal tabulato depositato presso la F.I.G.C. al 30/06/1996 con i relativi rapporti economici derivati dagli stessi. La Procura rileva inoltre che il G.S. Rosignano Solvay non ha mai comunicato al Comitato Regionale Toscana la lista di svincolo dei calciatori nella fattispecie ceduti e che tale comportamento determina un anomalo modo di trasferimento di calciatori contrario alle norme vigenti. La C.D. ha provveduto a convocare le parti per l’udienza del 21/09/2001. In tale udienza, alla presenza del rappresentante della Procura,è stato in primo luogo evidenziata una problematica in tema di notifica al sig. Marcellini Fabrizio pertanto, a salvaguardia del diritto di difesa di quest’ultimo, è stato deciso di stralciare la sua posizione dalle altre, di provvedere al rinnovo della notifica e di rimandare ad altra udienza, individuata nel giorno 19/10/2001,l’esame della posizione del predetto. All’udienza del 21/09/2001 non si è presentato alcuno degli imputati. Il rappresentante della Procura, riportandosi al contenuto delle indagini ed al convincimento della responsabilità degli imputati ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del tesserato Carugi Romolo e della Società A.S. Rosignano, ora Rosignano Labrone, chiedendo la inibizione del primo fino al 30/09/2003 e per la seconda l’ammenda di L.5.000.000. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, tenuto conto delle norme vigenti e non ultimo del comportamento processuale dell’imputato e della Società che non si sono presentati in udienza, accoglie le richieste della Procura Federale. Invero dai documenti in atti risulta senza ombra di dubbio che nella fattispecie in esame sono state violate le più elementari norme dettate dalle Carte Federali per il tesseramento dei calciatori ed in particolare come non siano stati rispettati i dettami di cui all’art.95 delle N.O.I.F. che prevedono particolari procedure per il tesseramento dei calciatori non ultima quella che prevede l’uso della C.D. lista di trasferimento. La condotta del tesserato deve essere censurata e sanzionata anche nell’ottica della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.così come deve essere sanzionata quella della Società imputata. P.Q.M. La C.D. ritenuta la responsabilità degli imputati dispone: 1)inibizione fino al 30/09/2003 del tesserato Carugi Romolo; 2)ammenda di L.5.000.000 (Euro 2582,28) alla Società A.S.Rosignano Calcio, ora Rosignano Labrone. Udienza della C.D. del 19/10/2001. In relazione al procedimento di cui sopra che per brevità espositiva viene riassunto con un “omissis” relativamente alla esposizione dei fatti, ma che deve ritenersi integralmente trascritto nel presente atto sia per quanto concerne il capo di imputazione della Procura Federale che per quanto concerne le motivazioni della stessa ,la C.D. rileva la regolarità della notifica al sig. Marcellini Fabrizio ,annotando altresì la sua assenza. Il rappresentante della Procura per i motivi già esposti chiede infliggersi per l’imputato la sanzione dell’inibizione fino al 30/09/2003. La C.D. accoglie la richiesta della Procura assumendo che anche per il soggetto oggi imputato possono valere le stesse motivazioni svolte per il Carugi ovvero l’assoluta mancanza di applicazione delle norme Federali in tema di trasferimento dei calciatori che importano, ai sensi dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S. il determinarsi di comportamento antiregolamentare. P.Q.M. La C.D. dispone per il tesserato Marcellini Fabrizio, l’inibizione fino al 30/09/2003 con decorrenza dal 20/12/2001.
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