COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Calcio Femminile Serie C RECLAMI RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO SAN PIERINO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO SAN PIERINO/VECCHIANO DEL 14.10.2001 (0-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Calcio Femminile Serie C RECLAMI RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO SAN PIERINO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ATLETICO SAN PIERINO/VECCHIANO DEL 14.10.2001 (0-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.12 del 18.10.2001; -la gara del Campionato Regionale Femminile di Serie C Atletico San Pierino/Vecchiano si è disputata il 14 ottobre 2001 e si è conclusa con il risultato di 0-3. La Soc. Atletico San Pierino inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, sull’assunto di errati provvedimenti disciplinari assunti dall’arbitro nei confronti di propri dirigenti, deduceva l’invalidazione della gara chiedendone la conseguente ripetizione. Il proposto reclamo va dichiarato inammissibile. Stabilisce invero, l’art. 24 comma 3 C.G.S. che i Giudici Sportivi giudicano in primo grado sulla regolarità di svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Pertanto, letti i motivi del reclamo, questo Giudice Sportivo deve astenersi dal passare all’esame di merito e limitarsi ad una pronuncia di inammissibilità atteso che il reclamo si riferisce a fatti – nella specie provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di dirigenti – che involgono decisioni di natura disciplinare assunte in campo dall’Arbitro. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo con l’addebito della tassa relativa. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Società Atletico San Pierino di Fucecchio (Firenze) ed ordina addebitarsi la tassa di reclamo.
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