COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria RECLAMO DELL’ A.C. MONTALTO AVVERSO REGOLARITA’ GARA GIOVI/MONTALTO DEL 7.10.2001 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria RECLAMO DELL’ A.C. MONTALTO AVVERSO REGOLARITA’ GARA GIOVI/MONTALTO DEL 7.10.2001 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 dell’11.10.2001; -all’esito della gara Giovi/Montalto, disputata il 7.10.2001, nell’ambito del Campionato di 2^ categoria Girone L, e terminata con il punteggio di 1 a 0, l’A.C. Montalto propone rituale reclamo, preceduto da preannuncio presentato nei termini , chiedendo l’assegnazione della gara stessa per violazione, da parte della società avversaria, della normativa concernente l’obbligo dell’impiego, fin dall’inizio e per tutta la durata della gara, di almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1980 in poi. L’U.S. Giovi invia proprie controdeduzioni, ma, in questo grado di giudizio, esse sono inammissibili ai sensi dell’art. 29 comma 7 del C.G.S.. Il reclamo presentato dall’A.C. Montalto invece, essendo fondato, va accolto. Come risulta dagli atti ufficiali di gara l’U.S. Giovi non ha schierato contemporaneamente in campo e per tutta la durata della partita due calciatori nati dopo l’1.1.1980, in violazione della normativa della Lega Nazionale Dilettanti valevole per la stagione sportiva 2001/2002. Come affermato più volte da questo Giudice, è questa una disposizione regolamentare di natura inderogabile, che prescinde dal conseguimento o meno di un qualsiasi vantaggio agonistico e che, per la sua chiara e univoca formulazione letterale, non ammette interpretazioni di sorta. La Società ospitante, pertanto, aveva l’obbligo di impiegare “comunque e per tutta la durata della gara” almeno due calciatori nati dopo il 1° gennaio 1980, a nulla rilevando il fatto che la squadra sia rimasta in campo con un solo calciatore rientrante in tale fascia di età soltanto per pochi minuti. La norma non prevede infatti limiti temporali all’utilizzo dei calciatori rientranti in questa fascia e, comunque, l'esperienza sportiva ha dimostrato che anche pochi minuti, magari nel tempo di recupero, possono dimostrarsi decisivi ai fini dell'esito della gara. L'inosservanza di tale norma, emanata in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e resa efficace con la pubblicazione sul comunicato ufficiale del Comitato Regionale Toscana, comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 12 comma 5 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il disposto dell’art. 34 bis delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Per questi motivi il G.S. , in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall’A.C. Montalto di Montalto (Arezzo) , infligge all’U.S. Giovi la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone non addebitarsi la relativa tassa.
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