COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 022/01-cg. Reclamo Propsto Dalla U.S. Montiano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Renzini Luca Fino Al 4.12.2001 Ed Il Sig. Corazzesi Michele Per 4 Giornate.(C.U. N° 10 Del 4.10.2001.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 022/01-cg. Reclamo Propsto Dalla U.S. Montiano Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Renzini Luca Fino Al 4.12.2001 Ed Il Sig. Corazzesi Michele Per 4 Giornate.(C.U. N° 10 Del 4.10.2001.) Il Giudice Sportivo squalificava il Renzini Luca fino al 4.12.2001 poiché questi appoggiava con irruenza la mano sulla spalla del D.G. e lo offendeva e abbandonava il campo rivolgendo all’arbitro frase ingiuriosa. Il Corazzesi Michele veniva invece squalificato per quattro gare effettive poiché espulso per aver offeso il D.G., allontanandosi rivolgeva all’arbitro frase ingiuriosa ed intimidatoria. Quanto descritto accadeva nel corso della gara Montiano – S. Fiora del 30.09.2001. Con il reclamo proposto, la società richiede una riduzione delle sanzioni inflitte ad entrambi i giocatori. Per quanto riguarda il Renzini la reclamante esclude qualsiasi intento violento. In merito al Corazzesi la società si difende asserendo l’esistenza di u equivoco, evidenziando che l’intenzione del giocatore fosse quella di offendere il D.G. ma non di minacciarlo. Nel supplemento di rapporto il direttore di gara sostanzialmente ripeteva, confermando, quanto già rislutava agli atti. La Commissione Disciplinare, visti gli atti, ritiene di respingere il reclamo per la parte relativa alla sanzione inflitta al Renzini. Il Primo Giudice, infatti, nel comminare la sanzione, ha tenuto conto della mancanza di effettiva violenza nel gesto del tesserato; diversamente ben diversa sarebbe stata la sanzione (con irruenza ma senza procurare dolore, si legge nel referto). In merito al Corazzesi, invero, ferma restando la dinamica degli eventi indicata e confermata dall’arbitro, questa Commissione ritiene che alla luce anche del supplemento di rapporto quanto accaduto sia riconducibile ad un unico evento, non reiterato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento, respinge il reclamo per la squalifica inflitta a Renzini Luca; riduce la squalifica al Corazzesi a tre giornate. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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