COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 020/01-cr. Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Tavola Calcio – Galcianese del 7.10.2001 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 1 – 1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 020/01-cr. Reclamo della S.S Galcianese avverso esito gara Tavola Calcio – Galcianese del 7.10.2001 valida per il campionato di seconda categoria (risultato 1 – 1 ) La S.-S Galcianese , evidenziando la partecipazione del calciatore Corrieri Rodolfo alla gara sopraindicata malgrado squalificato , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto disposto dall’art.12 comma 5 C.G.S. Niente ha controdedotto la U.S Tavola malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo è fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Corrieri ebbe a subire una giornata di squalifica in relazione a gare di Coppa italia della decorsa stagione sportiva quando militava nella soc. Prato Ovest. (C.U 8 del 14.09.2000 La squalifica non fu scontata . Nel frattempo il calciatore cambia società tesserandosi per il Tavola Calcio, soc. che non partecipa , nell’attuale stagione sportiva alla Coppa Italia. La sanzione pendente, il Corrieri avrebbe dovuto scontarla nella prima gara di campionato ( art. 17 comma 6 C.G.S) Avendo lo stesso partecipato alle gare del 23.10.2001 (Tavola – Croce d’Oro ) e del 30.10.2001 (Montagna Pistoiese Tavola) , il 7.10.2001 , data di effettuazione della gara in contestazione era ancora irregolare. P.Q.M La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo come proposto ed in applicazione dell’art. 12 C.G.S , infligge alla soc. tavola Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 .Inoltre infligge al calciatore Corrieri UNA ulteriore giornata di squalifica. Al sig. Buffini Fernando, quale accompagnatore Ufficiale la inibizione fino al 02.12.2001 ed alla società l’ammenda di lire 200.000 (euro 103.29)
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