COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – TORNEO DI CALCIO A CINQUE 017/cc. Reclamo del calciatore Bacheca Luca che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Regionale gli ha inflitto la squalifica fino al 19.12.2001 . (C.U. n. 10 del 04.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 14 del 2/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - TORNEO DI CALCIO A CINQUE 017/cc. Reclamo del calciatore Bacheca Luca che impugna il provvedimento con il quale il G.S. Regionale gli ha inflitto la squalifica fino al 19.12.2001 . (C.U. n. 10 del 04.10.2001) Reclama in proprio, impugnando il provvedimento indicato in epigrafe, il calciatore Luca Bacheca tesserato per la U.S. San Quirico con l'assumere che la sanzione gli è stata comminata "in data 04.10.01, ben tre mesi successivi al fatto, connotando detto aspetto una sanzione di cinque mesi". Soggiunge che tale sanzione è quella normalmente inflitta a chi si è reso responsabile di un tentativo di aggressione mentre il comportamento che egli ha tenuto nell'occasione – nei confronti di un assistente arbitro – non è stato altro che una forma di protesta ancorché "non esemplare". Nell'invocare una riduzione della sanzione chiede di essere ascoltato. All'udienza odierna il calciatore non si è presentato facendo pervenire, a cura della Società di appartenenza, formale atto di rinuncia alla audizione personale. Considerata la premessa contenuta nel reclamo diviene necessaria una ricostruzione cronologica dei fatti, tutti accaduti in occasione della disputa del Torneo Città di Civitavecchia. In data 7 luglio c.a. il Presidente del Torneo, trasmetteva al G.S. del Comitato Regionale Laziale della L.N.D. il rapporto reso dagli arbitri in occasione della gara Roman De Paolis - Sicoi alla quale aveva preso parte il Bacheca nella squadra Roman. L'arbitro della gara così indicava il comportamento del Bacheca: "per protesta prendeva per la maglia il mio collega strattonandolo ripetutamente" rivolgendogli nel contempo frasi offensive e minacciose. Il G.S. del Lazio con provvedimento in data 13.09.2001 (C.U. n. 12) provvedeva a squalificare fino al 31.12.2001 (per mesi 3 e gg. 18) il calciatore Bacheca. La settimana successiva il G.S. medesimo provvedeva, con una errata corrige, (C.U. n. 13 del 20.09) a revocare la squalifica inflitta al calciatore in esame, per essersi reso conto che essendo questi tesserato per la A.S. S. Quirico il giudice naturale è il G.S. Regionale presso il C.R.Toscano della L.N.D. . In data 17 settembre 2001 il G.S. del Lazio trasmetteva gli atti al C.R.T. ed il G.S. Regionale con il provvedimento qui impugnato sanzionava il comportamento del calciatore Bacheca con la squalifica fino al 19.12.2001, ovvero per mesi due e giorni quindici. La pregiudiziale posta dal reclamante circa l'aver subito una squalifica per cinque mesi è quindi destituita di ogni fondamento dato che egli avrebbe potuto riprendere a giocare fin dal 21 settembre u.s., avendo scontato solo la squalifica di una settimana (dal 14 al 21 settembre). Per quanto concerne il merito le giustificazioni addotte dal reclamante, sull'aspetto emotivo scaturente dal nervosismo causato da decisioni arbitrali, appaiono del tutto pretestuose non essendo in alcun caso consentito ai calciatori rivolgere offese e minacce agli arbitri e ancor meno mettere loro le mani addosso ancorché senza alcun intento aggressivo. Del resto il G.S. Regionale Toscano ha accuratamente analizzato i fatti e le relative circostanze irrogando una sanzione più lieve di quella a suo tempo comminata dal G.S. Regionale del Lazio P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incanto della tassa.
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