COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 027/01-mt. Reclamo Della A.C. Monteriggioni Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Kocic Denis Per 4 Gg . (C. U. N. 11 Del 11/10/2001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA
027/01-mt. Reclamo Della A.C. Monteriggioni Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Kocic Denis Per 4 Gg . (C. U. N. 11 Del 11/10/2001)
Il G.S. Regionale così motivava la propria decisione: " Espulso perché a gioco fermo colpiva con due schiaffi non violenti al volto un calciatore avversario, mentre nel contempo lo offendeva e minacciava, alla notifica offendeva anche il D.G.".
Avverso la suddetta decisione ha presentato reclamo la A.C. Monteriggioni, deducendo:
che il gesto del Kocic nei confronti dell'avversario non aveva connotati violenti, bensì amichevoli, avendo costui toccato due volte le guance dell'avversario in segno di intesa;
che il Kocic, di nazionalità croata, non ha buon uso della lingua italiana, e dunque non può aver prununziato le frasi offensive addebitategli.
Il reclamo non merita accoglimento.
Il D.G. negli atti gara e nel supplemento sollecitato da questo Collegio ha confermato che il Kocic tirò due schiaffi, seppur non violenti, all'avversario e, poi, ebbe a pronunciare all'indirizzo dell'arbitro frase offensiva chiaramente percepita da quest'ultimo.
La squalifica inflitta risulta congrua e non rivedibile.
P.Q.M.
La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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