COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 019/01-mt. Reclamo U.S. Batignano Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Tinturini Paolo Fino Al 4/1/2003 (C. U. N. 10 Del 4/10/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 019/01-mt. Reclamo U.S. Batignano Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Tinturini Paolo Fino Al 4/1/2003 (C. U. N. 10 Del 4/10/2001). Con reclamo ritualmente inoltrato la U.S. Batignano ha impugnato la decisione in oggetto, così motivata dal primo Giudice: " Espulso per aver colpito volontariamente un calciatore avversario procurandogli momentanee conseguenze, dopo la notifica dell'espulsione pestava, indietreggiando, un piede dell'arbitro procurandogli medio e temporaneo dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano". Deduce la reclamante che l'atto posto in essere dal Tinturini non fu intenzionale (in tal senso richiamandosi il rapporto gara laddove il D.G. espressamente afferma : "mi è sembrato intenzionale"), e che le conseguenze dell'atto devono essere addebitate allo stesso D.G. il quale, vedendo indietreggiare il Tinturini, non ebbe a spostarsi, così creando i presupposti perché una condotta volontaria assumesse conseguenze ancora più gravi. Il reclamo non merita accoglimento. L'arbitro, tanto nel rapporto gara che nel supplemento di rapporto, afferma che il gesto del Tinturini, consistito nell'indietreggiare e pestare con il proprio piede quello del D.G., fu chiaramente volontario, anche perché il Tinturini, colpito il piede dell'arbitro, non solo non interruppe la propria azione, ma continuò a premere sul piede del D.G. anche con l'altro piede. La punizione sportiva inflitta pare congrua con riferimento alla gravità della condotta così come provata, e per tale motivo non rivedibile. Gli atti vanno altresì trasmessi alla Procura Federare con riferimento alle affermazioni poste dalla società reclamante nell'atto di impugnazione. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa. Ordina trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.
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