COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 031/01-gl- Gara Seano/Orentano Calcio (0-1)del 7/10/2001 Campionato di I categoria Reclamo della società Seano avverso la squalifica fino al 11/3/2002 del calciatore Pratesi Gianni sanzionato dal G.S. Regionale in quanto
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
031/01-gl- Gara Seano/Orentano Calcio (0-1)del 7/10/2001 Campionato di I categoria
Reclamo della società Seano avverso la squalifica fino al 11/3/2002 del calciatore Pratesi Gianni sanzionato dal G.S. Regionale in quanto
”all’atto dell’ammonizione di un compagno, dava al D.G. una leggera spinta ad una spalla protestando. A fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni ed offendeva il D.G. Usciva dal locale solo con l’intervento di un dirigente. Sanzione aggravata in quanto capitano.”
La Società reclamante sostiene, a difesa del proprio tesserato, che lo stesso avrebbe urtato inavvertitamente il D.G. nell’intento di placare gli animi e per allontanare i compagni vista la sua veste di capitano.
Per quanto attiene l’episodio accaduto nello spogliatoio arbitrale, la reclamante non disconosce il fatto, attribuendolo comunque ad un eccesso d’ira dovuto alla particolare carica psicologica che il tesserato immette in ogni gara.
La reclamante conclude chiedendo alla C.D. una riduzione della squalifica.
Il D.G. nel supplemento di rapporto rileva come in occasione dell’ammonizione di un calciatore dela Società Seano non vi fosse alcuna situazione di tensione e che nelle sue vicinanze non vi fosse altro che il calciatore ammonito ed un suo compagno.
Conferma l’episodio avvenuto nello spogliatoio.
La C.D. esaminati gli atti respinge il reclamo.
La condotta in campo del calciatore Pratesi Gianni appare assolutamente da censurare in quanto spropositata ed eccessiva tenuto conto del suo ruolo di capitano e della sua esperienza di atleta.
Per quanto attiene l’episodio avvenuto nello spogliatoio arbitrale debbono valere le stesse motivazioni, aggravate dal fatto che a gara terminata gli animi di solito tendono a placarsi ed i gesti avvenuti in campo vengono ridimensionati e rivisitati con maggiore calma ed attenzione.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo della Società Seano disponendo l’addebito della relativa tassa.
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