COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE / JUNIORES REGIONALE 021/01-cc.Reclamo proposto dalla S.S. Signa 1914 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal G.S. Regionale al calciatore Rocchi Marco. (C.U. n. 11 del g. 11.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE / JUNIORES REGIONALE 021/01-cc.Reclamo proposto dalla S.S. Signa 1914 avverso la squalifica per sei giornate inflitta dal G.S. Regionale al calciatore Rocchi Marco. (C.U. n. 11 del g. 11.10.2001) Con unico reclamo la S.S. Signa 1914 impugna due distinti provvedimenti disciplinari assunti dal G.S. Regionale in riferimento a due gare di diversi campionati ed aventi per oggetto due tesserati. La mancanza di connessione oggettiva nonché soggettiva, la esistenza di due provvedimenti disciplinari autonomi l'uno dall'altro, induce la Commissione a considerare quali reclami autonomi gli atti di impugnazione con la conseguente necessità di assumere due autonome delibere ciascuna delle quali, eventualmente, singolarmente impugnabili. Fatta questa premessa, necessaria ai fini procedurali, la C.D. esaminando il reclamo indicato in epigrafe ritiene che esso non possa trovare accoglimento alcuno. Invero la doglianza si fonda preliminarmente sulla affermazione "giurata" resa dal calciatore ai propri dirigenti sportivi nel non avere assolutamente minacciato il D.G. ma di averlo unicamente offeso. Tale "giuramento" non risponde al vero atteso che dal rapporto arbitrale – fonte probatoria privilegiata per gli organi della disciplina sportiva – risulta che la frase rivolta dal calciatore è di indubbio carattere minaccioso con le parole "…..Intanto ti aspetto fuori. Tanto non finisce qui". Quanto sopra risulta essere stato inoltre preceduto e accompagnato da ripetute offese. A detto comportamento sanzionabile con non meno di quattro giornate di squalifica (espulsione per offese, ulteriori offese e minacce) si aggiunge il reiterato tentativo di raggiungere sugli spalti taluni spettatori, nei cui confronti aveva gridato dato pari offensive e minaccioso, venendone impedito, solo al secondo tentativo, dall'intervento di due carabinieri. Quest'ultimo episodio non viene smentito – o posto in dubbio – dalla Società reclamante la quale peraltro ipotizza la possibilità che il Rocchi raggiungendo i tifosi potesse passare a vie di fatto. A fronte di ciò quanto contestato al Rocchi con la delibera del G.S. appare del tutto fondato essendo essa congrua peraltro in ordine alla entità della sanzione P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it