COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE / JUNIORES REGIONALE 021bis/01-cc.Reclamo della S.S. Signa 1914 che impugna la squalifica per cinque giornate inflitte al calciatore Baldi Alessandro. (C.U. n. 11 del g. 11.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 15 del 8/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE / JUNIORES REGIONALE 021bis/01-cc.Reclamo della S.S. Signa 1914 che impugna la squalifica per cinque giornate inflitte al calciatore Baldi Alessandro. (C.U. n. 11 del g. 11.10.2001) Il provvedimento di cui sopra viene impugnato dalla S.S. Signa 1914, contestualmente con altro relativo ad altro tesserato e ad altro campionato, con il sostenere che lo schiaffo che il Baldi ha inferto ad un calciatore avversario non era intenzionalmente volto a recare dolore quanto essere l’esito di una “reazione istintiva ed ingiustificata”.Le risultanze degli atti ufficiali – unica fonte probatoria a disposizione di questo giudice – sono diverse ed opposte alle deduzioni difensive. Risulta infatti che l’intento del Baldi nell’andare a colpire al volto l’avversario era deliberato ed ha avuto come conseguenza l’abbandono del terreno di gioco da parte del calciatore colpito. Né può costituire attenuazione del fatto l’eventuale offesa proferita nei confronti del Baldi dall’avversario, ipotesi comunque smentita dal D.G. che, trovandosi a meno di due metri di distanza dai calciatori, non ha sentito alcunché in un momento di silenzio e di giuoco fermo. Confermati i fatti la delibera del G.S. Regionale è del tutto immune da censure dovendosi ricordare che la modifica apportata al C. di G.S. con l’introduzione del c. 1 dell’art. 14, lettera f, prevede, nei casi di violenza tra tesserati, l’istituto della sanzione nella misura minima di quattro giornate P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo la acquisizione della tassa non risultando essere versata.
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