COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 033/01-mt. Reclamo Della Pol. Comunale Cras Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Nardone Giancarlo Fino A Tutto Il 18/2/2002 ( C.U. N. 12 Del 18/10/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 033/01-mt. Reclamo Della Pol. Comunale Cras Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Nardone Giancarlo Fino A Tutto Il 18/2/2002 ( C.U. N. 12 Del 18/10/2001) Il G.S. Regionale così motivava la propria decisione: " Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica spingeva il medesimo con violenza facendolo arretrare per circa due metri. Di poi offendeva e minacciava il D.G.. Veniva allontanato dal terreno di gioco a fatica dai compagni. La Pol. Comunale Cras impugna la suddetta decisione ammettendo le offese ma negando tanto la spinta che il successivo comportamento del proprio tesserato il quale, a detta della reclamante, sarebbe stato allontanato dal terreno di gioco dai compagni, ma non a fatica. Per tali motivi la reclamante chiedeva la riduzione della punizione sportiva inflitta. Il reclamo non merita accoglimento. Tanto negli atti gara che nel supplemento di rapporto inviato a questo Collegio il D. G. descrive in dettaglio la condotta del calciatore Nardone, consistita, oltre che in offese, anche in una spinta violenta e nel rifiuto di allontanarsi dal terreno di gioco, tanto da costringere due compagni di squadra ad accompagnarlo fuori con la forza. Così provata la condotta del Nardone, la squalifica inflitta appare congrua e non rivedibile. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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