COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 029/01-rn. Reclamo A.C. Lanciotto Avverso Dec. G.S Reionale. Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Ridolfi Marco (C…U. N° 12 Del 18102001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA
029/01-rn. Reclamo A.C. Lanciotto Avverso Dec. G.S Reionale. Squalifica Per 5 Gg. Del Calciatore Ridolfi Marco (C…U. N° 12 Del 18102001)
Propone rituale reclamo l’A.C. Lanciotto avverso la squalifica del calciatore Ridolfi Marco comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:” Espulso per aver offeso il D.G. , uscendo dal campo minacciava un A.A. A fine gara persisteva nel proprio contegno ingiurioso e minaccioso nei confronti della terna”.
Nel chiedere una riduzione della sanzione la reclamante sostiene che il D.G. e l’Assistente avrebbe frainteso le offese del Ridolfi rivolte non già alla terna, ma ad un avversario reo di aver commesso un brutto fallo nel corso della gara.
La reclamante avendo chiesto di essere udita veniva convocata per l’udienza del 9112001, ma non poteva essere ascoltata in quanto presente nella persona del Presidente Roberto Ridolfi a quel momento inibito dal G.S. Regionale.
La C.D. avendo comunque acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo.
I fatti non sono in discussione poiché sia l’Arbitro che l’Assistente confermano quanto già oggetto di rapporto affermando che non potevano sussistere dubbi circa la persona che il Ridolfi Marco intendesse offendere e minacciare a più riprese.
Dato il carattere di prova privilegiata dei rapporti i fatti debbono intendersi acclarati, e il reclamo va accolto solo sotto il profilo della congruità.
Dal riesame della sanzione appare infatti più equa una squalifica per quattro giornate.
P.Q.M.
La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Marco Ridolfi a 4 gg. effettive, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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