COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 036/01-cc.Reclamo della Società Pescaiola Calcio 1974 contro il provvedimento con cui il G.S. Regionale ha disposto la ripetizione della gara Pescaiola – Figline già disputata il 07.10.2001 (C.U. n. 12 del 18.10.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 16 del 15/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 036/01-cc.Reclamo della Società Pescaiola Calcio 1974 contro il provvedimento con cui il G.S. Regionale ha disposto la ripetizione della gara Pescaiola – Figline già disputata il 07.10.2001 (C.U. n. 12 del 18.10.2001) La Società Pescaiola Calcio, difesa e rappresentata dall'avvocato Mauro Messeri del Foro di Arezzo, ha impugnato la decisione del G.S. sopra evidenziata così argomentando:non essere vera la doppia ammonizione inflitta dal D.G. al calciatore Berti Daniele, come dimostra la assoluta assenza di proteste da parte dei giocatori della squadra avversaria in ordine alla mancata espulsione e la contestuale non indicazione del fatto da parte dei due A.A. .Né d'altra parte, continua la Società, l'arbitro avrebbe potuto assumere detto provvedimento disciplinare a gara conclusa. Da ciò discende non essersi assolutamente trattato di errore arbitrale dato che l'unica ammonizione contestata al calciatore è quella effettuata al 5° minuto del primo tempo. Collegando tale fatto alla circostanza che la lista consegnata, dopo un'ora e mezzo di sosta del D.G. nello spogliatoio trascorsa unitamente all'osservatore arbitrale, recava una sola ammonizione mentre quella allegata al rapporto di gara inviato al G.S. ne reca due, e ritenendo - nel contempo – che anche la lista che viene consegnata a fine gara alle Società è atto ufficiale di gara, la reclamante chiede l'invio degli atti alla Procura Federale per la punizione "degli eventuali responsabili" ove " valuti nei fatti sopra enunciati l'integrazione degli illeciti sportivi". Prosegue il reclamo sia nel contestare la decisione presa dal G.S. in assenza di un reclamo da parte della A.S. Figline, sia nel ritenere che la presenza del calciatore in campo per gli ultimi cinque minuti, contestando così anche nella durata il provvedimento disciplinare, sia stata influente agli effetti del risultato. In ordine a tale ultima eccezione riporta talune decisioni della Caf, risalenti ai primi anni '80. Coordina il reclamo tali eccezioni con il richiamare altra decisione, questa del 1988, con la quale si afferma il principio che unicamente "in ipotesi eccezionali" gli Organi della disciplina sportiva possono disporre la ripetizione della gara. Gli argomenti testè esposti vengono ulteriormente illustrati nel corso della richiesta audizione nel corso della quale viene altresì lamentata l'eccessività di giudizi positivi nei confronti dell'arbitro che ha riconosciuto il proprio errore. La richiesta conclusiva della reclamante, oltre la trasmissione degli atti alla Procura, è il dichiararsi la regolarità della gara con conseguente omologa del risultato acquisito sul campo. La C.D. considerate le risultanze scaturenti dai documenti ufficiali ritiene necessario dover riepilogare i fatti, così come accaduti. In sede di redazione del rapporto di gara l'arbitro dichiara che per un suo " errore di trascrizione sul taccuino di gara " non ha – al 44° del secondo tempo – espulso il calciatore Daniele Berti per somma di ammonizioni, essendo stato già il calciatore ammonito al 5° del p.t. . In conseguenza della mancata espulsione il calciatore è rimasto in campo non solo per il restante minuto ma anche per i successivi cinque, concessi quale recupero. Preso atto di ciò il G.S. ha ritenuto – stante il risultato di 2 a 1 a favore del Pescaiola Calcio – che la presenza del calciatore possa essere stata determinante agli effetti del conseguimento del risultato finale. Alla luce di quanto fin qui esposto la C.D. ritiene non accogliere il reclamo. Preliminarmente dichiara la C.D. di condividere con il G.S. il giudizio sul comportamento assolutamente corretto e sportivo tenuto dal D.G. nel dichiarare esplicitamente sul rapporto di gara il proprio errore, senza curarsi in alcun modo delle eventuali conseguenze disciplinari che a suo carico avrebbe potuto prendere l'Organo Tecnico degli arbitri. Venendo ad esaminare il reclamo la C.D. osserva innanzi tutto che costituiscono atti ufficiali – così come indicato dall'art. 31 del vigente C. di G.S. – agli effetti disciplinari, quindi della regolarità della gara, "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale", escludendosi con tale dichiarazione ogni altro atto che non sia uno di quelli elencati o un – eventuale – supplemento di esso. Sotto tale profilo la lista che viene consegnata a fine gara ai rappresentanti delle Società non ha la medesima valenza di quella allegata al referto essendo esso piuttosto un "memento" in ordine sia ai partecipanti alla gara di parte avversa, che una indicazione dei provvedimenti disciplinari presi nei confronti dei calciatori. Il G.S. prende le proprie decisioni sulla base dei documenti ufficiali e non altro per cui non esiste la possibilità di alcuna discordanza tra le due liste dato che ciò che fa fede è quella allegata al rapporto di gara e trasmessa al Giudice. Si innesta su tale fatto la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura, richiesta che la C.D. non ritiene accoglibile. Rileva a tal fine la C.D. che la eventuale trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini, non alla Procura ex art. 27, non avrebbe alcuna influenza perché rivolta unicamente all'accertamento di eventuali violazioni da parte di tesserati (come del resto la stessa reclamante afferma) e non avente quindi alcun effetto sull'esito della gara. Peraltro il medesimo art. 27 nell'indicare i compiti dell'Ufficio Indagini precisa che essi si svolgono "su denuncia o su richiesta", per cui la stessa Società reclamante, ove in possesso di fatti o elementi precisi, può attivare il medesimo Ufficio, salvo poi risponderne in caso di diverso esito. Deve farsi ancora rilevare che la insistente ripetuta richiesta di trasmissione, effettuata anche nel corso della personale audizione del rappresentante della reclamante, il quale ha posto ancor più posto l'accento sulla prolungata sosta del D.G. nello spogliatoio a fine gara in compagnia dell'osservatore arbitrale, non costituisce effetto rafforzativo della tesi sostenuta in ordine alla quale la lista allegata al referto sarebbe stata redatta deliberatamente in difformità a quella consegnata alla Società (si badi bene dopo un'ora e mezzo) quasi in conseguenza di un dolo, contiene in re ipsa una evidente contraddizione. Se fosse stato suggerito al D.G. di compilare la lista da allegare al referto con l'indicazione di due ammonizioni inflitte al calciatore non sarebbe potuto sfuggire a chicchessia la necessità di apporre la stessa indicazione anche alla lista da consegnare alla Società. Da ciò appare provato che si sia trattato effettivamente di un errore materiale. Ancora in via preliminare la C.D. rileva che al momento di decidere sulla omologazione di una gara il G.S. può – esaminati gli atti ufficiali – prendere qualsiasi decisione ex officio senza bisogno di essere attivato dalla presenza di un reclamo, così disponendo il comma 3 dell'art. 24 delle norme disciplinari. Da ciò discende la ulteriore competenza di questo Giudice in ordine ai reclami prodotti avverso la decisione del G.S. . Entrando nel merito ancor più il reclamo è da disattendere essendo il G.S. del tutto competente ad assumere il provvedimento de quo. Infatti a mente del quarto comma dell'art. 12 del C. di G.S. compete esclusivamente agli organi della giustizia sportiva valutare se un fatto accaduto durante lo svolgimento della gara – non valutabile con giudizio esclusivamente tecnico- abbia avuto o meno influenza sullo svolgimento regolare di essa. Ebbene non costituisce atto da valutare " con criterio esclusivamente tecnico" l'errore commesso dall'arbitro in occasione della seconda ammonizione inflitta al calciatore Berti, essendosi trattato di un mero errore di trascrizione. Appare inoltre del tutto verosimile che il D.G. nello stendere il rapporto – al di fuori della inevitabile concitazione che segue ogni fine gara – abbia a mente fredda, come del resto compete a chi arbitra consapevolmente, ripercorso i punti salienti della gara ricordando e trascrivendo – con estrema onestà intellettuale – quanto realmente accaduto. Affermata la piena legittimità del Giudice a prendere il provvedimento deve essere esaminata la circostanza se la presenza del calciatore abbia potuto avere, o meno, rilevanza agli effetti del risultato. La Società reclamante cita a sostegno delle tesi difensive talune sentenze della Caf in ordine al regolare svolgimento della gara, ed in particolare quelle riportate su C.U. del 1983 e del 1988, riferite a gare nelle quali la presenza è stata limitata nel tempo. Premesso che in una delle sentenze citate la presenza in campo per un minuto è stata quella di un calciatore la cui squadra perdeva con notevole scarto di reti, non si può negare la fondatezza della decisione del G.S.nel caso in esame dato che la presenza di un calciatore per sei minuti ( o cinque, poco importa) nelle file di una squadra che vince per 2 a 1 può essere determinante agli effetti del risultato che può variare, anche nel corso di due – tre minuti, come accaduto in alcuni recenti incontri della massima divisione. Per contro la reclamante non dimostra come la presenza del calciatore in campo" non è stato idoneo a influire e in qualche modo incidere sulla validità dell'incontro". Per chi segue gli incontri di calcio è facile confermare che un uomo schierato in campo, in più, ha notevole peso nel difendere il risultato di misura fino a quel momento conseguito non peraltro che per interdire e frazionare il giuoco avversario. Nessuna delle tesi difensive appare quindi atta a superare la delibera che il G.S. ha legittimamente preso e deciso nell'ambito dei poteri che la norma disciplinare gli concede in ordine alla valutazione di merito. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incanto della tassa relativa.
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