COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria RECLAMO DELL’U.S. VAGGIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANTELLA 99/VAGGIO DEL 21.10.2001 (4-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria RECLAMO DELL’U.S. VAGGIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA ANTELLA 99/VAGGIO DEL 21.10.2001 (4-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.13 del 25.10.2001; -l’arbitro della gara Antella 99/Vaggio, svoltasi il 21 ottobre 2001 in Antella (Fi) per il Campionato di seconda categoria, Girone M, riferiva nel suo rapporto che, al termine del 1° tempo, prima di varcare la soglia degli spogliatoi, il capitano dell’U.S. Vaggio Tata Marco, “lo aveva mandato a quel paese dandogli inoltre del disonesto”, di guisa che era stato costretto ad espellerlo. Per tale fatto, l’U.S. Vaggio, soccombente sul campo, reclama a questo Giudice Sportivo, assumendo che gli era stato impedito di sostituire il Tata con altro giocatore nonostante che allo stesso o ad altri non fosse stata comunicata l’espulsione, per cui tale episodio era da valutarsi come situazione inquinante il regolare svolgimento della gara ed errore normativo commesso dall’arbitro e comportante la ripetizione dell’incontro. La vicenda oggi al vaglio di questo G.S. si appalesa immeritevole di accoglimento. La questione invero, investe anzitutto la qualifica da dare allo “status” del calciatore Tata, al momento della richiesta della sua sostituzione, al fine di stabilire se, in tale momento, potesse considerarsi ancora legittimamente partecipante alla gara oppure no. Soccorre a ciò una decisione dell’ International Football Association Board ( disposizione priva di natura regolamentare, ma, comunque, indicativamente apprezzabile in sede interpretativa) che testualmente recita “..se un giocatore, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, colpisce un avversario o si comporta in maniera scorretta nei riguardi dell’arbitro, deve senz’altro essere escluso dal gioco e NON deve essere sostituito. “ D’altra parte anche la normativa “ad hoc” qual’ è l’art.74 comma 3 delle N.O.I.F. è diretta ad impedire che venga vanificato l’effetto punitivo di un provvedimento disciplinare. Nell’episodio in disamina, avvenne che – come risulta dalla chiara narrazione nel supplemento di referto – il Tata, allorché ebbe ad insultare l’arbitro di fronte a diversi presenti (fra cui anche il dirigente che richiese, poi, la sostituzione) si rifugiò rapidamente negli spogliatoi evitando una formale espulsione. Espulsione quindi che venne quindi rappresentata allo stesso Dirigente accompagnatore che, consapevole della condotta ingiuriosa del proprio capitano, provò senza successo a sostituirlo. Questa è la verità che risulta ufficialmente dagli atti ed ogni contraria versione, in fatto ed in diritto, è da considerare inaccettabile e puramente pretestuosa. Il costante indirizzo giurisprudenziale di questo Giudice che ha sempre posto in risalto il carattere di eccezionalità della norma contenuta nell’art.12 comma 4 lett. c) , non lascia alcuno spazio alle richieste della reclamante, di cui si può giustificare l’amarezza per la sofferta sconfitta, ma non certo l’ingresso di una tesi unilaterale e contrastata dagli atti. La tassa va incamerata. Per questi motivi il G.S. rigetta il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Vaggio di Reggello (Firenze) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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