COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria RECLAMO DELL’A.C. SETTIMELLO AVVERO REGOLARITA’ GARA GALLIANESE/SETTIMELLO DEL 4.11.2001 (2-0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria
RECLAMO DELL’A.C. SETTIMELLO AVVERO REGOLARITA’ GARA GALLIANESE/SETTIMELLO DEL 4.11.2001 (2-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.15 dell’8.11.2001;
-l’A.C. Settimello, con telegramma in data 4.11.2001 preannunciava reclamo avverso la regolarità della gara Gallianese/Settimello del giorno stesso, ma poi non ha fatto seguito l’invio dei motivi, nei termini di cui all’art. 24 n.7 lett. b) C.G.S. . La mancata presentazione comporta, ai sensi della citata norma, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 24 n.7 lett. b) C.G.S. per omesso invio dei motivi dopo la trasmissione del preannuncio, il reclamo come in epigrafe proposto dall’A.C. Settimello di Settimello (Firenze) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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