COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 049/01-gc. Reclamo Proposto Dall’a.S. Terranuovese Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Grini Giacomo Fino Al 09.02.2002. C.U. N° 13 Del 25.10.2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 049/01-gc. Reclamo Proposto Dall’a.S. Terranuovese Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Grini Giacomo Fino Al 09.02.2002. C.U. N° 13 Del 25.10.2001. Il Giudice Sportivo squalificava il sig. Grini Giacomo fino al 9 febbraio 2002 per aver calciato il pallone verso il D.G. senza peraltro raggiungerlo, mentre nel contempo lo offendeva. Il fatto accadeva nel corso della gara Lucignano – Terranuovese del 22 ottobre 2001. Con sintetico ma chiaro reclamo, la società adiva questa Commissione asserendo che il calcio al pallone era stato dato dal calciatore in un momento di stizza, ma senza alcuna volontà di colpire il Direttore di Gara, essendo questi a 15 metri di distanza. Concludeva con la richiesta di una congrua riduzione della sanzione inflitta. Nel supplemento di rapporto richiesto da questo Collegio, l’arbitro conferma che il pallone è stato calciato con un gesto di stizza, e conferma altresì la distanza indicata nel reclamo, precisando anche che il pallone gli passava ad una distanza di circa 5 metri. Apprezzabilmente, il D.G. precisa che secondo lui il calciatore non aveva intenzione di colpirlo. Alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro – che non erano noti al Primo Giudice – questa C.D. ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, dovendosi graduare la sanzione sulla base di quanto effettivamente accertato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del sig. Grini Giacomo al 24.11.2001. Ordina la restituzione della tassa.
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