COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 024/01-mt. Reclamo Della A.S. Collesalvetti Avverso Decisione G.S. Regionale – Squalifica Burini Alessandro Fino A Tutto Il 4/10/2004 (C.U. N. 10 Del 30/9/2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 024/01-mt. Reclamo Della A.S. Collesalvetti Avverso Decisione G.S. Regionale - Squalifica Burini Alessandro Fino A Tutto Il 4/10/2004 (C.U. N. 10 Del 30/9/2001). Il G.S. Regionale così motivava l'impugnata decisione: " A gioco in svolgimento offendeva il D.G. Mentre l'arbitro si apprestava ad estrarre il cartellino rosso per decretarne l'espulsione, colpiva il medesimo con una mano alla bocca e con l'altra allo zigomo sinistro. A causa di tali colpi il D.G. accusava dolore allo zigomo e al labbro con fuoriuscita di sangue. Dolore che persisteva tanto da costringere l'arbitro a recarsi al pronto soccorso. Viene acquisita agli atti certificazione ospedaliera". La A.S. Intercomunale Collesalvetti impugna la decisione in oggetto, ammettendo i fatti e stigmatizzando la condotta del proprio tesserato, del quale rappresenta il sincero pentimento per quanto accaduto. La reclamante, tuttavia, evidenzia la giovane età del calciatore e l'assenza di precedenti disciplinari significativi come elementi da valutare al fine della riduzione della squalifica inflitta. Il reclamo merita accoglimento. Occorre premettere che i fatti, ammessi dalla reclamante, risultano pacificamente provati e, con riferimento al gesto violento commesso dal Burini, possono essere così descritti: il calciatore ebbe a raggiungere l'arbitro con entrambe le mani alzate ed a colpirlo con una mano alla bocca e con l'altra allo zigomo, facendo indietreggiare il D.G. (senza peraltro farlo cadere) e cagionando le lesioni meglio descritte nel provvedimento impugnato. Pare evidente che la condotta del Burini, che si riafferma essere stata assolutamente censurabile, presenta, tuttavia, caratteristiche che non consentono di assimilarla a più gravi atti di violenza come il pugno o il calcio, che questa C.D. ha sempre sanzionato più severamente. Si intende dire che il gesto di correre in direzione del D.G. con le mani alzate ed attingerlo, con entrambe le mani, al volto pare riferibile ad una pericolosa e scomposta protesta che, pur cagionando danni al D.G., presenta una carica violenta sicuramente inferiore rispetto alle condotte già descritte. Anche il buon comportamento processuale milita nel senso di una riduzione della squalifica: troppe volte questa C.D. si è trovata a giudicare a fronte di difese eccentriche, assolutamente non plausibili e connotate da una sostanziale incapacità di ammettere onestamente le proprie responsabilità. In tal senso l'impugnazione della A.S. Intercom Collesalvetti si segnala per una non comune sincerità nella ricostruzione dei fatti, dato quest'ultimo che la C.D. sente di dover apprezzare in uno con la giovane età del calciatore. Ne consegue che la squalifica inflitta deve essere riconsiderata, ed al proposito stimasi equa la squalifica fino a tutto il 30/9/2003. P.Q.M. La C.D., in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Burini Alessandro fino a tutto il 30/9/2003. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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