COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 039/01-cr. Reclamo della S.S Signa 1914 avverso dec. del G.S Regionale. Esito gara Signa – San Piero a Sieve del 7.10.2001 (risultato 0 – 1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 039/01-cr. Reclamo della S.S Signa 1914 avverso dec. del G.S Regionale. Esito gara Signa – San Piero a Sieve del 7.10.2001 (risultato 0 – 1). Il G.S Regionale, chiamato a pronunciarsi sulla gara in epigrafe indicata su sollecitazione dell’attuale reclamante , respingeva il gravame omologando il risultato dell’incontro maturato sul campo. Contro tale decisione reitera le proprie doglianze a questa Commissione la soc. Signa e continuando a sostenere un vizio nella identificazione di un calciatore della Soc. San Piero a Sieve, chiede vedersi assegnare vinta la gara o in subordine la ripetizione della stessa. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile Trattandosi di reclamo che vede coinvolto un terzo interessato (La soc. San Piero A Sieve) , i motivi dello stesso dovevano essere notificati anche a detta società secondo quanto stabilito dall’art. 29 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva La soc. Signa , non ha dato prova che questo sia correttamente avvenuto neanche dopo un sollecito inoltrato da questo collegio in data 3.11.2001. P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto secondo il combinato disposto dei commi 5 e 9 dell’art. 29 C.G.S ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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