COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 047/01-gc. Reclamo Proposto Dall’u.S. Sambuca Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Chiaverini Maurizio Fino Al 25.12.2001. C.U. N° 13 Del 25.10.2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 17 del 22/11/2001 Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 047/01-gc. Reclamo Proposto Dall’u.S. Sambuca Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Inibito Il Sig. Chiaverini Maurizio Fino Al 25.12.2001. C.U. N° 13 Del 25.10.2001. Il Giudice Sportivo inibiva a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.9/e del C.G.S. fino al 25.12.2001 il sig. Chiaverini Maurizio poiché, a fine gara, appoggiando una mano sulla spalla del D.G., gli rivolgeva frase offensiva ed intimidatoria. Il fatto accadeva nel corso della gara Sambuca – Grevigiana del 21.10.2001. Con il reclamo proposto, la società sostanzialmente nega le offese e le minacce, confermando che il dirigente appoggiava (ancorché in tono amichevole) una mano sulla spalla dell’arbitro al fine di attirarne l’attenzione. Nel supplemento di rapporto l’arbitro conferma l’accaduto, con particolare riguardo al tono minaccioso. Alla luce degli atti, quindi, non si ravvedono motivi per poter ridurre la sanzione inflitta, tenuto altresì conto della qualifica dirigenziale rivestita dal Chiaverini. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della tassa.
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