COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 59/01-rn.Reclamo Pol. Porto Ercole Avverso Squalifica Fino Al 8.01.2002 Del Calciatore Bolesan Fabrizio (C.U. N° 15 Del 8112001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 59/01-rn.Reclamo Pol. Porto Ercole Avverso Squalifica Fino Al 8.01.2002 Del Calciatore Bolesan Fabrizio (C.U. N° 15 Del 8112001) Propone rituale reclamo la Pol. Porto Ercole avverso la squalifica del signor Bolesan Fabrizio comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:” Protestando ed offendendo si avvicinava al D.G. appoggiandogli una mano sul petto ed esercitando una lieve pressione che peraltro non gli procurava conseguenza alcuna.”. Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante sostiene che il Bolesan pur avendo tenuto un comportamento non regolamentare non avrebbe commesso tali fatti da meritare una sì lunga squalifica ed in proposito richiama una decisione di questa C.D. in un caso, a suo dire, analogo, con la quale si era ridotta la squalifica comminata dal primo giudice. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di respingere il reclamo. I fatti non sono in discussione se non nella loro valutazione ai fini della sanzione, poiché neppure la reclamante di fatto li contesta. Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già oggetto di rapporto, ed il reclamo va esaminato solo sotto il profilo della congruità. Dal riesame della sanzione appare equa la squalifica già comminata dal primo giudice che, evidentemente, ha già tenuto conto della dinamica dei fatti e non ha certo parificato ad una spinta (sanzione di regola dai 4 ai 6 mesi) l’episodio che ha visto protagonista il Bolesan. Il richiamo fatto dalla reclamante ad una decisione precedente di questa C.D. non è esatto poiché in quel caso la decisione del primo giudice era tata eccessivamente severa alla luce delle precisazioni poi rilasciate da D.G. in sede di supplemento, e i fatti ascritti a quel calciatore erano di una gravità minore rispetto a quelli ascritti al Bolesan oggi giudicato. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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