COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 026/01-mt. DEFERIMENTO DI Bellandi Roberto, già vice presidente della A.S. Porcari Montecarlo, ad oggi consigliere della Orentano Calcio Incolpato: della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 95 NOIF perché poneva in essere trasferimenti di calciatori della A.S. Porcari Montecarlo, di cui era Vice Presidente, senza i poteri di impegnare validamente la società e senza il consenso del presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 18 del 29/11/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE 026/01-mt. DEFERIMENTO DI Bellandi Roberto, già vice presidente della A.S. Porcari Montecarlo, ad oggi consigliere della Orentano Calcio Incolpato: della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 95 NOIF perché poneva in essere trasferimenti di calciatori della A.S. Porcari Montecarlo, di cui era Vice Presidente, senza i poteri di impegnare validamente la società e senza il consenso del presidente. All'udienza disciplinare del 23/11/2001 sono comparsi l'incolpato, difeso dall'Avv. Maffezuoli nonché il rappresentante della Procura Federale Avv. Bagattini. Le parti hanno così concluso: Procura Federale, anni 1 di inibizione; difesa, proscioglimento con la formula più ampia. La C.D., sentite le parti e letti gli atti di indagine osserva. La vicenda sottoposta all'attenzione di questo Collegio trae origine da un reclamo presentato dall'allora presidente della A.S. Porcari Montecarlo Sig. Montini all'Ufficio Tesseramenti. In detto scritto il Montini evidenziava che un rilevante numero di trasferimenti di calciatori dal Porcari Montecarlo ad altre società era avvenuto senza il suo consenso, utilizzando liste di trasferimento previamente sottratte dal vice presidente Sig. Bellandi e firmate in bianco dal Montini. La Commissione Tesseramenti, in sede di decisione, rimetteva gli atti all'ufficio indagini per quanto di sua competenza. Nelle more, e senza avere richiesto la previa autorizzazione della Presidenza Federale, il Bellandi presentava alla A.G. querela contro il Montini. In detto scritto il Bellandi anticipava quelli che sono stati gli argomenti difensivi spesi innanzi a questo Collegio. Una volta appreso che il Montini aveva inviato, tramite proprio legale, lettere a varie società calcistiche che indicavano nel Bellandi l'autore di condotte che rendevano i trasferimenti invalidi, il Bellandi querelava il Montini evidenziando la portata diffamatoria delle citate lettere e sostenendo che tutti i trasferimenti erano sempre stati fatti con il consenso del Montini. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati tutti gli ex calciatori della A.S. Porcari Montecarlo, il Montini, il Bellandi nonché i presidenti di numerose società calcistiche. L'incolpato si è difeso ribadendo che tutti i trasferimenti vennero concordati con l'allora presidente Montini. In particolare il Bellanti ha precisato che alla fine del settembre del 1999 ci fu una riunione tra giocatori e presidenza nel corso della quale il Montini, che doveva ai calciatori rimborsi spese arretrati, garantiva il prossimo adempimento promettendo che, in caso contrario, avrebbe lasciato liberi i giocatori di andarsene. Il Bellandi sostiene ancora che, poiché ancora al novembre del 1999 i debiti non erano stati pagati, il Montini incaricò il Bellanti di vendere alcuni calciatori per incassare denaro fresco con il quale fare fronte alle obbligazioni della società, e di lasciare liberi i calciatori che avevano il cartellino proprio. Poiché anche gli altri giocatori, a quel punto, intendevano andarsene dal Porcari Montecarlo, sempre con il consenso del presidente il Bellandi ebbe a dare ad ognuno di questi una lista firmata in bianco dal Montini. Il Bellandi spiega altresì che, talvolta, ebbe a sottoscrivere egli stesso taluni cartellini essendo convinto che, in quanto vice presidente, con il consenso del Montini poteva farlo senza incorrere in censura alcuna. Diversa la versione dei fatti resa all'ufficio indagini dal Montini, il quale, pur ammettendo le difficoltà economiche della società, precisa che dette incarico al Bellandi di vendere solo alcuni giocatori per ripianare i debiti, escludendo al contempo di avere autorizzato lo stesso a servirsi di liste firmate in bianco, che, a detta del Montini, vennero sottratte dal Bellandi in numero di 10/15, tal che l'iniziativa di consentire a tutti i giocatori del Porcari Montecarlo di andarsene non fu mai concordata con il Bellandi. Le opposte versioni dell'accaduto vanno confrontate con le deposizioni rese all'ufficio indagini dai calciatori del Porcari Montecarlo e dai dirigenti delle società dove i calciatori ebbero a trasferirsi. Da una complessiva lettura di tali dichiarazioni si può affermare che le dichiarazioni del Bellandi sono solo parzialmente confermate. I giocatori sentiti hanno, infatti, confermato che nel periodo ottobre-novembre 99 ( e non nel settembre come affermato dal Bellandi) vi fu un incontro con il Montini e con il Bellandi avente ad oggetto il mancato pagamento dei rimborsi. I giocatori riferiscono che il Montini garantì un pronto adempimento promettendo, in caso contrario, la consegna delle liste in bianco. Trascorso del tempo senza che i rimborsi fossero pagati ed appreso altresì che taluni giocatori erano stati ceduti o, comunque, se ne erano andati, il resto della squadra chiese ed ottenne dal Bellandi le liste sottoscritte in bianco. I giocatori hanno altresì riferito che, allorquando alcuni di loro ebbero ad incontrare il Montini al campo di gioco in occasione del ritiro dei loro effetti personali, il Montini si mostrò arrabbiato e sorpreso nonché rassegnato non tanto per quello che era accaduto, ma per la velocità con la quale erano avvenuti i trasferimenti. I presidenti delle società acquirenti hanno, dal canto loro, confermato di avere trattato direttamente con il Bellandi, il quale ebbe a far pervenire a ciascuno liste di trasferimento già sottoscritte. Sin qui le dichiarazioni che confortano la versione offerta dal Bellandi relativa all'aver effettuato i trasferimenti con il consenso del presidente. Vi sono, tuttavia, alcune emergenze oggettive che non escludono la responsabilità di quest'ultimo. In particolare, premesso che, consenso o non consenso, al Bellandi non era concesso di sottoscrivere liste di trasferimento non avendo poteri di firma, alcuni trasferimenti (Rugani, Del Prete) risultano fatti in tempi "non sospetti" (Luglio 99) prima ancora che il problema relativo ai premi si fosse presentato e prima che il Montini avesse dato il consenso agli eventuali trasferimenti. A ciò si aggiunga che i suddetti trasferimenti si compongono di due momenti: vendita del calciatore ad altra società e ristorno dello stesso in prestito. Orbene, mentre nel primo atto vi è la firma del Montini, nel secondo vi è quella del Bellandi. Se, come sostiene il Bellandi, vi era il pieno consenso del Montini nelle operazioni di mercato, non si capisce perché per l'atto con il quale i due calciatori tornavano in prestito al Porcari Montecarlo il Bellandi abbia speso la propria firma: niente di più facile, in caso di accordo, che chiedere la firma al Montini. In realtà, perlomeno con riferimento a queste due operazioni, la giustificazione offerta dal Bellandi non sembra trovare riscontro. Dunque, per tali trasferimenti il Bellandi deve essere considerato responsabile e non può nemmeno invocare la "buona fede" derivante dal previo consenso del presidente. Buona fede che, anche se presente nelle altre operazioni, non esclude la responsabilità del Bellandi per tutte le volte nelle quali costui ha apposto la propria firma sulle liste di trasferimento. Si osservi che ad un dirigente dell'esperienza del Bellandi non poteva sfuggire la gravità della propria condotta. I poteri di firma rappresentano la prova che, chi ne è titolare, spende la volontà della società. Trattasi della più elementare forma di garanzia del corretto governo del mercato dei giocatori, che ha importantissimi riflessi sul buon andamento dell'ordinamento calcistico, considerati i gravi danni conseguenti a trasferimenti invalidi. Firmare senza averne il potere, dunque, è condotta oggettivamente censurabile e non suscettibile di essere letta alla luce di una buona fede, che non esclude né attenua la gravità delle condotte poste in essere dal Bellandi. Per tali fatti e, segnatamente, per le firme apposte sui seguenti cartellini, così come riconosciute dallo stesso Bellandi (Polichetti, Sarti, Rugani, Lenci, Ansaldi, Del Prete, Bernardi, Tomei, Stelluto, Caccavallo, Taddei, Servidei, Sarti) costui deve essere riconosciuto responsabile e la Commissione stima, al proposito, equo infliggere al Bellandi la punizione sportiva della inibizione per anni uno. Al contrario il Bellandi deve essere prosciolto per la parte di contestazione che riguarda l'aver attuato i trasferimenti in assenza di consenso del presidente, consenso che, come visto, vi era, ad eccezione che per i trasferimenti Rugani e Del Prete. Questa Commissione osserva, altresì, che nel corso del procedimento sono emersi elementi di ulteriore responsabilità che suggeriscono di rimettere gli atti alla Procura Federale, così come peraltro richiesto dal rappresentante di detto Organo. In particolare è emerso che il Montini ha reso dichiarazioni sulla cui verità possono manifestarsi dubbi, se non altro perché smentiti, sul punto, dalle dichiarazioni di numerosi giocatori. Come pure merita approfondimento sui tempi della proposta querela da parte del Bellandi nei confronti del Montini, onde valutare la necessità di autorizzazione della Presidenza Federale. Tutti i suddetti fatti meritano un nuovo vaglio della Procura Federale. P.Q.M. La C.D. dichiara Bellandi Roberto responsabile della violazione disciplinare ascrittagli, limitatamente all'aver trasferito calciatori senza i poteri di impegnare validamente la società nonché, con riferimento alle posizioni Rugani e Del Prete, per avere effettuato detti trasferimento senza il consenso del presidente e, per l'effetto, infligge allo stesso l'inibizione per anni 1. Proscioglie il Bellandi dalla violazione relativa all'aver effettuato detti trasferimenti (ad eccezione delle posizioni Rugani e Del Prete) senza il consenso del presidente della società. Dispone la trasmissione degli atti Alla Procura Federale per una valutazione di merito.
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