COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 060/01-cc. Reclamo del G.S. Montuolo Nave avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha inflitto la sanzione pecuniaria di Lit. 100.000 (C.U. n. 15 del g. 08.11.2001)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 19 del 6/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
060/01-cc. Reclamo del G.S. Montuolo Nave avverso la decisione del G.S. Provinciale di Lucca che ha inflitto la sanzione pecuniaria di Lit. 100.000 (C.U. n. 15 del g. 08.11.2001)
"Per danneggiamento all'autovettura dell'arbitro.
Restano a carico della Società responsabile gli eventuali danni subiti dal D.G.".
Questa la motivazione posta dal G.S. Provinciale di Lucca al provvedimento di irrogazione della sanzione, provvedimento che viene in questa sede impugnato.
La C.D. esaminato il reclamo lo ritiene del tutto inammissibile ostandovi il disposto dell'art. 41, comma 3, lettera D il quale testualmente afferma "non essere impugnabili le ammende non superiori a Lit. 100.000" per cui appaiono anche nella nuova formulazione essere impugnabili solo le ammende superiori a Lit. 100.000, come del resto già regolamentato con il previgente testo normativo.
P.Q.M.
la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa relativa.
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