COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 225/00-cr Reclamo in proprio del Sig. Valvani Vittorio (tesserato soc. Filettole) avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica fino al 14.06.2003. (C.U 48 del 14.06.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 225/00-cr Reclamo in proprio del Sig. Valvani Vittorio (tesserato soc. Filettole) avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica fino al 14.06.2003. (C.U 48 del 14.06.2001) Nei modi e termini di rito , il Calciatore Valvani Vittorio , inoltra reclamo a questa Commissione e, se pur ammettendo un comportamento non consono ad una gara sportiva, relativamente ai fatti accaduti durante la gara Filettole – Atletico Carrara Marmi del 10.06.2001, chiede vedersi ridurre la squalifica inflitta dal G.S Regionale con la seguente motivazione: “ Espulso per aver offeso e minacciato il D.G, alla notifica colpiva l’arbitro con un violento schiaffo al volto procurandogli momentaneo dolore ed arrossamento alla parte colpita perdurante fino a tarda sera.” Chiede altresì di essere ascoltato in sede di esame del ricorso. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile non risultando sottoscritto. La sottoscrizione è requisito essenziale e necessario per la validità del reclamo , il quale , se ne è privo , è da considerare tanquam non esset , con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. Conseguentemente , neanche la richiesta audizione può essere esaudita. P.Q.M La Commissione dichiara inammissibile il reclamo come proposto ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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