COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 219/220/00gl. Gara Capalbio Sport / Marsiliana (2-0) gara sospesa per mancanza numero legale di calciatori del 27/5/2001. Campionato di II categoria play-out. Dec. del G.S Regionale ( C.U. n.46 del 31/5/2001. Reclami promossi dalla Società Marsiliana riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 219/220/00gl. Gara Capalbio Sport / Marsiliana (2-0) gara sospesa per mancanza numero legale di calciatori del 27/5/2001. Campionato di II categoria play-out. Dec. del G.S Regionale ( C.U. n.46 del 31/5/2001. Reclami promossi dalla Società Marsiliana riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. La predetta Società reclama contro varie decisioni del G.S. Regionale con due distinti gravami. La C.D. preso atto di quanto sopra dispone la riunione del reclami che sono stati sviluppati come segue. 1)reclamo avverso la decisione del G.S. Regionale in relazione alla sanzione della perdita della gara col punteggio di 2-0 ai sensi del disposto dell’art.7 comma 1 del C.G.S. a causa della mancanza di numero legale dei calciatori della Società Marsiliana 2)reclamo avverso la sanzione pecuniaria di L. 1.000.000 per avere tesserati non identificati, al termine del primo tempo, offeso ripetutamente l’arbitro. Per avere reiterato tale comportamento negli spogliatoi con l’aggravante delle minacce e calci e pugni alla porta del locale riservato all’arbitro. Per avere causato con il proprio comportamento lunga sosta forzata negli spogliatoi dai quali il D.G. poteva uscire grazie all’intervento di altre due pattuglie di militari dell’Arma del Carabinieri sopraggiunte in ausilio a quelli presenti. reiterata recidiva. 3)reclamo avverso la squalifica fino al 31/5/2003 del calciatore Babbanini Lorenzo il quale sferrava un calcio nei glutei del D.G. procurandogli forte dolore. 4)reclamo avverso la squalifica fino al 31/5/2003 del calciatore Dondolini Gabriele il quale sputava verso il D.G. raggiungendolo all’addome. 5)reclamo avverso la squalifica fino al 31/5/2003 del calciatore Leoni Fabrizio il quale sputava al D.G. raggiungendolo all’addome. 6)reclamo avverso la squalifica fino al 31/12/2001 del calciatore Vestri Dario il quale offendeva il D.G. e quindi gli dava da tergo uno spintone con entrambe le mani gettandolo all’interno dello spogliatoio. Sanzione aggravata in quanto capitano della squadra. La reclamante porta a propria discolpa varie argomentazioni sia a mezzo dell’atto formale di reclamo che in sede di audizione avanti alla C.D. In primo luogo comunque questa Commissione prima di affrontare il merito delle varie impugnative, rileva come il reclamo avverso l’esito gara non possa essere esaminato nel merito in quanto inammissibile state l’intempestività dello stesso. Infatti la lettera contenente le motivazioni del reclamo sul punto, risulta portare la data del 7/6/2001, con timbro postale dell’ 8/6/2001. Orbene il C.U. n.17 del 12/2/2001 della F.I.G.C. dispone l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate dei campionati della L.N.D. In particolare il punto n.2 della delibera Federale dispone che i reclami avanti alla C.D., avverso le decisioni del G.S. nei casi di cui all’art.18 n.2 lett.b del C.G.S, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione dei C.U .recante i provvedimenti del G.S. che si intende impugnare. Da quanto esposto la inammissibilità del reclamo sul punto appare palese semplicemente confrontando la data di pubblicazione del C.U. (31/5/2001) con la data di invio della lettera (8/6/2001) che già di per se pone il reclamo fuori termine. Per quanto attiene i punti di impugnazione si ritiene idoneo trattarli singolarmente. a)sanzione pecuniaria. La reclamante chiede una riduzione della sanzione ponendo tuttavia a fondamento della richiesta fatti che non appaiono pertinenti alla motivazione della sanzione svolta dal G.S. b)calciatore Babbanini Lorenzo. La reclamante sostiene che il Babbanini non avrebbe commesso il fatto addebitatogli. c)calciatori Dondolini Gabriele e Leoni Fabrizio. La reclamante nega i fatti addebitati agli stessi. d)calciatore Vestri Dario. La reclamante basa la difesa del tesserato su fatti non oggetto di declaratoria da parte del G.S. In conclusione la reclamante chiede per tutti i tesserati l’annullamento delle sanzioni di squalifica ed una riduzione della sanzione pecuniaria. Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma il primo atto ufficiale. La reclamante in sede di audizione avanti alla C.D. conferma il contenuto dei reclami, contestando il rapporto arbitrale ed adducendo che i fatti sono avvenuti con diverse modalità o non sono proprio avvenuti. La C.D. esaminati gli atti, udita la reclamante dichiara inammissibile per intempestività della presentazione il reclamo inerente l’esito gara e respinge in ogni sua parte i reclami presentati. La versione data dall’arbitro fornisce piena prova nel diritto sportivo con privilegio rispetto ad altre versioni dei fatti fornite dalla reclamante la quale, comunque, non porta a questa C.D. alcun elemento inequivocabile per potere in qualche modo suffragare la veridicità dei propri assunti difensivi. Le sanzioni appaiono ben graduate in relazione alla gravità dei fatti. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo della Società Marsiliana in merito all’esito gara in quanto intempestivo e respinge nel merito tutte le singole voci di reclamo per i motivi esposti. Dispone l’addebito della tessa di reclamo.
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