COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 217/00-rn. Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Bennati Fabrizio per violazione dell’art. 1 comma 1 Codice Giustizia Sportiva G.S Olmo per violazione dell’art. 6 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N. 2 del 12/07/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
217/00-rn. Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
Bennati Fabrizio per violazione dell’art. 1 comma 1 Codice Giustizia Sportiva
G.S Olmo per violazione dell’art. 6 comma 2 Codice di Giustizia Sportiva
La Procura Federale ha disposto ai sensi dell’art. 22 comma 4 lettera b) C.G.S. il deferimento del signor Bennati Fabrizio tesserato per il G.S. Olmo per la violazione dell’art. 1 C.G.S. per avere durante una gara colpito ripetutamente al torace ed al volto un calciatore avversario, la società G.S. Olmo per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.
All’udienza del 6 luglio 2001 comparivano gli incolpati e la Procura Federale, e nel corso dell’udienza il Bennati si difendeva sostenendo di aver avuto un contatto violento con il calciatore avversario, di aver cercato di colpirlo con un pugno senza riuscirvi ma di non aver posto in essere gli atti lesivi che gli venivano contestati, per il resto riportandosi allo scritto difensivo in precedenza depositato.
La società G.S. Olmo faceva sue le difese del proprio calciatore.
La Procura federale rappresentata dall’Avv. Iovino riteneva appurata la responsabilità del Bennati chiedendo infliggersi la squalifica di mesi uno, anche in considerazione del fatto che il Bennati a seguito dell’espulsione a lui comminata dall’Arbitro della partita, aveva già scontato tre giornate di squalifica inflitte dal G.S. Regionale e pubblicate sul C.U. n° 29 del 122001 “per aver colpito un calciatore avversario provocandogli conseguenze”.
Per il G.S. Olmo la Procura chiedeva infliggersi l’ammenda di £. 300.000.
La C.D. esaminati gli atti ha appurato che le indagini effettuate e il deferimento hanno preso il via dalla denuncia fatta dal calciatore Terracciano Giuseppe con il quale il Bennati era venuto a contatto durante la partita Olmo-Terontola, a seguito del contatto violento e degli atti compiuti dal Bennati nei confronti del Terracciano medesimo, il D.G. aveva espulso il Bennati che, successivamente, per quei fatti era stato squalificato dal G.S. per tre giornate.
Le indagini espletate dagli organi competenti non hanno portato elementi nuovi e diversi da quelli già noti in seguito al rapporto arbitrale, evidenziando come anche la denuncia effettuata dal calciatore Terracciano, si riferisse esclusivamente ai fatti accaduti in campo ed alle conseguenze da tale calciatore riportate e già descritte nel rapporto arbitrale.
Ne consegue che per il fatti in esame il calciatore Bennati è già stato giudicato dal G.S. Regionale e sanzionato con tre giornate di squalifica.
Per il noto principio del ne bis in idem non è consentito in nessun sistema giudiziario, sia esso ordinario o sportivo, giudicare e condannare un soggetto due volte per gli stessi fatti, e, nel caso di specie, non sono emersi dall’istruttoria dell’Ufficio Indagini fatti diversi e nuovi rispetto a quelli già a conoscenza del G.S. Regionale che sanzionò in tre giornate di squalifica i comportamenti ascritti al Bennati.
Non vi è luogo a procedere pertanto nei confronti del signor Bennati Fabrizio.
Conseguentemente anche la violazione dell’art.6 comma 2 C.G.S. nei confronti del G.S. Olmo viene a cadere risultando inapplicabile per il non luogo a procedere nei confronti del tesserato.
P.Q.M.
La C.D. dispone non doversi procedere nei confronti del signor Bennati Fabrizio e del G.S. Olmo il primo per essere già stato giudicato, il secondo per inapplicabilità dell’art. 6 comma 2 C.G.S. al caso in esame.
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