COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato Calcio a cinque Serie C1 RECLAMO DEL C.S. SAN DONNINO BISENZIO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MASSA/SAN DONNINO BISENZIO DEL 30.11.2001 (4-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 20 del 13/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato Calcio a cinque Serie C1 RECLAMO DEL C.S. SAN DONNINO BISENZIO AVVERSO REGOLARITA' GARA MASSA/SAN DONNINO BISENZIO DEL 30.11.2001 (4-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 6.12.2001; - la gara del Campionato di Serie C1 Calcio a 5 Massa- San Donnino Bisenzio veniva disputata il 30 novembre 2001 e si concludeva con il risultato di 4-3. Il Cestro Sportivo San Bonnino Bisenzio inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo e, deducendo l'irregolare svolgimento della suindicata gara per impraticabilita' del terreno di gioco, chiede che ne venga disposta la ripetizione. Il proposto reclamo non e' meritevole di accoglimento. L'art.60 comma 1 N.O.I.F. e la corrispondente decisione F.I.G.C. annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco demandano all'esclusiva competenza dell'Arbitro il giudizio sull'impraticabilita' del terreno di giuoco. Trattasi di giudizio discrezionale sottratto a qualsiasi reclamo di parte ed insindacabile in sede giudicante giusta le norme di cui all'art.24 comma 3 C.G.S. ed alla Regola 5 del Regolamento di Giuoco. Cio' anche in conformita' a consolidato indirizzo giurisprudenziale, come da decisioni della C.A.F. in C.U. n.30/C del 4 maggio 1983 - Appello S.S. Coriano Sport ed in C.U. n.29/C del 6 giugno 1985 -Appello S.S. Vallelonga. Nel caso di specie la gara si e' svolta, a giudizio dell'Arbitro, in condizioni di praticabilita' del terreno di giuoco e, pertanto, regolarmente. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.S. San Donnino Bisenzio di S.Donnino (Firenze) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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