COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Seconda categoria 20.- RECLAMO DELL’ A.S. RIBOLLA REGOLARITA’ GARA RIO MARINA / RIBOLLA DEL 28.11.2001 (5-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Seconda categoria 20.- RECLAMO DELL’ A.S. RIBOLLA REGOLARITA’ GARA RIO MARINA / RIBOLLA DEL 28.11.2001 (5-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.19 del 6.12..2001; -l’ A.S. Ribolla propone reclamo avverso la regolarità della gara disputata a Rio Marina il 28 novembre 2001 con l’U.S. Rio Marina nell’ambito del campionato di seconda categoria, conclusasi con il punteggio di 5-1; premesso che l’avversaria aveva disatteso l’obbligo di impiegare per l’intera durata dell’incontro almeno due calciatori nati dall’1.1.1980 in poi, la reclamante chiede che venga inflitta all’ U.S. Rio Marina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Controdeduce a mezzo telefax l’U.S. Rio Marina ma tale memoria non può trovare, in questa sede di giudizio, ingresso ostandovi il disposto di cui all’art.29 comma 7 del C.G.S.. Rileva il G.S. come il reclamo presentato dall’A.S. Ribolla possa trovare accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che l’U.S. Rio Marina al 18’ del secondo tempo sostituì il calciatore n.10 Pacini Marco (nato il 26.1.1982) con il n.13 Melani Bruno (nato il 15.12.1982); un minuto dopo si procedeva ad altra sostituzione che non mutava la situazione dei “giovani” in campo , ma dopo ulteriori tredici minuti veniva effettuata altra sostituzione e al n.3 Casini Andrea (nato il 12.9.1982) subentrava il 14 Todella Marcello (nato il 14.11.1965) e non il n.15 Badia Giovanni come sostenuto dalla reclamante. E’ quindi certo che dal momento dell’uscita dal campo del Casini, nelle fila del Rio Marina vi era un solo calciatore nato dopo l’1.1.1980 (il n.13 Melani Bruno) e tale situazione di irregolarità perduro’ fino al termine della gara. In tal modo l’odierna reclamata ha contravvenuto all’obbligo regolamentare che sancisce la contemporanea presenza per tutta la durata dell’incontro di almeno due calciatori nati dall’ 1.1.1980 in poi: la disposizione violata, sancita nel Com. Uff. N.1 del Comitato Regionale Toscana del 5.7.2001, non consente diversa interpretazione, in quanto prevede l’impiego di cui si è detto “per l’intera durata” degli incontri. Ne consegue, in applicazione di quanto disposto dall’art.34 bis delle N.O.I.F. l’applicazione a carico dellU.S. Rio Marina della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.12 n.5 C.G.S.. Per questi motivi il Giudice Sportivo in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall’A.S. Ribolla di Ribolla (Grosseto) infligge all’U.S. Rio Marina la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa relativa.
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