COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 073/01-rg. Reclamo della A.C Sieve 91 avverso dec. del G.S Provinciale di Firenze. Squalifica Bonucci Massimiliano fino al 31.05.2002 (C.U 20 del 21.11.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 073/01-rg. Reclamo della A.C Sieve 91 avverso dec. del G.S Provinciale di Firenze. Squalifica Bonucci Massimiliano fino al 31.05.2002 (C.U 20 del 21.11.2001) Con rituale reclamo la intestata società adiva la C.D chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Massimiliano Bonucci , squalificato dal G.S fino al 31.05.2002 per i seguenti motivi: Per aver gravemente minacciato , a fine gara il D.G , cercando di colpirlo al volto con una manata, tentativo fallito per l’intervento di altri giocatori. Dopo essere stato allontanato dal D.G , il calciatore in questione tentava ancora dii dirigersi verso l’arbitro , profferendo altre minacce venendo ancora una volta fermato dai propri compagni e trascinato negli spogliatoi. Sanzione aggravata perché capitano. Sostiene la reclamante che se è vero che il Bonucci ha pronunciato frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro, in nessun caso ha posto in essere atti “inequivocabilmente” diretti ad una aggressione . La reclamante sostiene che il D.G , ha male interpretato un movimento del Bonucci che, nella concitazione, del fine partita, nel tentativo di liberarsi dalla presa dei propri compagni, alzava il braccio dando l’impressione di voler colpire l’arbitro. Del resto nel caso in esame , non è possibile configurare il tentativo di aggressione stante la distanza che separava il D.G dal calciatore (circa 2 metri) , al momento in cui quest’ultimo veniva bloccato dai propri compagni. Nel supplemento di rapporto l’arbitro afferma che: 1)- il momento in cui il Bonucci protendeva verso di lui il braccio, con il palmo della mano aperta , era precedente al momento in cui i compagni di squadra lo afferravano per le spalle 2)-che solo grazie all’intervento di quest ’ ultimi, il tentativo di aggressione non andava a buon fine. 3)-che nonostante l’intervento di altri calciatori il Bonucci riusciva a divincolarsi e a dirigersi , con fare minaccioso , verso di lui. Tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale e fatti ascritti al tesserato devono essere confermati. Non può non essere confermata altresì la sanzione inflitta che questa C.D ritiene assolutamente congrua ai fatti descritti , ritenendo indubitabile, l’esistenza di una precisa volontà del Bonucci di voler colpire l’arbitro che solo l’intervento dei compagni di squadra ha impedito che il gesto avesse conseguenze più gravi P.Q.M La C.D respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della tassa
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