COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 79/01-cc. Reclamo dell’A.C. Calcinaia che impugna il provvedimento preso dal G.S. Regionale che ha inflitto la sanzione della squalifica – fino al 22.11.2002 – al calciatore Bolognesi Franco (C.U. n. 17 del 22.11.2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 21 del 20/12/2001 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 79/01-cc. Reclamo dell'A.C. Calcinaia che impugna il provvedimento preso dal G.S. Regionale che ha inflitto la sanzione della squalifica – fino al 22.11.2002 – al calciatore Bolognesi Franco (C.U. n. 17 del 22.11.2001). "Dopo aver raccolto il pallone, lo lanciava contro il D.G. colpendolo ad uno zigomo e procurandogli momentaneo dolore ". con detta motivazione il G.S. Regionale ha inflitto al calciatore Bolognesi Francesco la squalifica per un anno, provvedimento del quale si duole l'A.C. Calcinaia con il reclamo posto alla attenzione di questa C.D. . Motiva l'atto di impugnazione la reclamante con il sostenere che il calciatore – con gesto di stizza – ha raccolto il pallone e lo ha lanciato all'indietro, mentre si trovava con la fronte alla propria porta, colpendo l'arbitro che, in attesa che venisse battuto il calcio di rigore assegnato, si trovava alle sue spalle. Siffatta dinamica dei fatti viene disattesa dal D.G., il quale afferma trovarsi il calciatore alla sua sinistra, in posizione leggermente arretrata con la conseguenza che il pallone, lanciato con la mano dal calciatore, lo colpiva allo zigomo sinistro causandogli una momentaneo dolore. La C.D. rileva come – al di là del rivestire nel vigente ordinamento il rapporto dell'arbitro il carattere di prova privilegiata – la dinamica del fatto non possa essere quella indicata dalla società. Infatti un pallone lanciato all'indietro – indubbiamente con traiettoria a "colombella" – non può colpire allo zigomo un soggetto che si trova alle spalle del lanciatore ne è ipotizzabile (nel quel caso la reclamante ne avrebbe fatto punto di forza nella difesa) che il lancio sia avvenuto all'indietro e lateralmente perché il gesto avrebbe richiesto un contorsionismo che non risulta – né dal rapporto né dal reclamo – essersi verificato. Provato ampiamente il fatto la decisione inflitta deve essere esaminata sotto l'aspetto dell'entità della sanzione irrogata. A tal fine la C.D. richiamando le proprie precedenti decisioni in merito ritiene il provvedimento preso del tutto congruo pur apprezzando il corretto comportamento del D.G. che, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che la forza del lancio non fosse particolarmente intensa per via di una traiettoria non del tutto tesa. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'incameramento della tassa ad essa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it