COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 087/01-cc. Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 29.01.2002 il calciatore Marchetti Federico. (C.U. 18/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 087/01-cc. Reclamo della Polisportiva Coreglia avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato fino al 29.01.2002 il calciatore Marchetti Federico. (C.U. 18/2001) Il provvedimento del G.S. è così motivato "protestando contro una decisione del D.G. lo strattonava alle spalle tirandolo per la maglia e facendolo indietreggiare di un passo". Contesta la Società reclamante siffatto svolgersi dei fatti, dando di essi una versione diversa, sostenendo che, comunque, il Marchetti "agganciava in maniera del tutto fortuita" la maglia del D.G. e che in tale gesto non si rinveniva alcuna azione di violenza dovendosi altresì escludere un atteggiamento lesivo della rispettabilità dell'arbitro. Premesso che non è logicamente spiegabile un "aggancio fortuito" allorché esso avvenga con le mani, per di più con uno strattonamento alle spalle, occorre rilevare che il G.S. nell'emettere la decisione ha tenuto conto della assenza di ogni violenza dato che in ogni altro diverso caso la sanzione sarebbe stata ben più grave. Né lo strattonamento può essere considerato – come ritiene la reclamante – atto irriguardoso, dovendosi sempre e comunque tener conto che l'arbitro non può e non deve essere in alcun caso toccato, meno che mai strattonato e che le spiegazioni tecniche, non le proteste, debbono essere richieste unicamente dal capitano della squadra. Da quanto precede la decisione del G.S. appare fondata ed opportuna anche se esaminata sotto il profilo della entità e merita quindi piena conferma. P.Q.M. La C.D. delibera di doversi respingere il reclamo con il conseguente incameramento della relativa tassa.
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