COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 082/01-gl. Gara Aquila S.Anna / Atletico Marginone (1-2) del 17/11/01. Campionato di II Categoria avverso dec. del G.S Regionale ( C.U. n.17 del 22/11/01 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 082/01-gl. Gara Aquila S.Anna / Atletico Marginone (1-2) del 17/11/01. Campionato di II Categoria avverso dec. del G.S Regionale ( C.U. n.17 del 22/11/01 ) Reclamo della Società Atletico Marginone avverso la squalifica fino al 22/5/02 del proprio calciatore Morina Piero il quale “ espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica manifestava intenzioni aggressive verso il D.G., ma veniva prontamente bloccato dai compagni. Nel contempo offendeva e minacciava l’arbitro”. La reclamante ammette le offese del proprio tesserato all’arbitro ed il fatto che lo stesso sia stato fermato dai compagni ad alcuni metri dall’arbitro, tuttavia rileva come il calciatore abbia poi lasciato il campo da solo senza ulteriori proteste. La reclamante chiede una riduzione della squalifica e di essere udita in sede di udienza dalla C.D. Nel supplemento di rapporto il D.G. ribadisce come il Morina “cercava di venirmi addosso ma era braccato a pochi metri da me dai compagni ”confermando poi le offese e le minacce. La reclamante, nonostante sia stata ritualmente convocata, non si è presentata avanti alla C.D., rendendo vana la propria richiesta. La C.D. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. Il tesserato Morina Piero deve essere sanzionato a seguito del proprio comportamento in campo; gli devono essere ascritte le responsabilità derivanti dalle offese e minacce e quelle derivanti dal gesto inconsulto di dirigersi verso l’arbitro in modo tale da essere bloccato dai compagni nel proprio gesto. Tuttavia dagli atti non si evince con chiarezza se il gesto del Morina possa configurarsi compiutamente come tentativo di aggressione, pertanto nel complesso il reclamo appare meritevole di accoglimento nel senso di riduzione della sanzione comminata. P.Q,M. La C.D. accoglie il reclamo riducando la squalifica di Morina Piero dal 22/5/2002 al 31/1/2002. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo
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