COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 098/01-cc.Reclamo del G.S. Mezzana avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Salvicchi Simone. (C.U. n. 23/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 098/01-cc.Reclamo del G.S. Mezzana avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Salvicchi Simone. (C.U. n. 23/2001) Il provvedimento del G.S. sanziona il comportamento tenuto dal calciatore indicato in epigrafe nel corso della gara Ginestra – Mezzana svoltasi il g. 08.12.2001 . Motiva il proprio provvedimento il Primo Giudice precisando che il Salvicchi "espulso per aver colpito con un pugno alle spalle un avversario a giuoco fermo in reazione ad un fallo subito, allontanandosi dal campo offendeva il D.G.". Detta decisione viene impugnata dalla società di appartenenza del calciatore la quale descrive l'episodio del pugno in maniera sostanzialmente diversa e come accaduto del tutto fortuitamente definendo il gesto come istintivo e dettato dalla necessità di rimanere in equilibrio, dopo il fallo subito, appoggiandosi alla schiena dell'avversario al fine di evitare di cadere. Conclude con la richiesta di riduzione della sanzione. Il reclamo non può essere accolto ostandovi sia il carattere di prova privilegiata che il rapporto del D.G. assume nell'ambito dei provvedimenti disciplinari conseguenti alla disputa della gara, sia la assoluta congruità della sanzione irrogata. A tale ultimo fine è opportuno precisare come nell'emettere il provvedimento il G.S., correttamente interpretando quanto indicato dal D.G. nel rapporto di gara, ha ritenuto il gesto del Rinaldi non particolarmente grave non comminando l'aggravante prevista per i fatti particolarmente violenti che prevede una sanzione non inferiore a quattro giornate di squalifica ai sensi della lettera f dell'art. 14 del vigente C. di G.S. P.Q.M. la C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l'acquisizione della tassa relativa.
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