COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – COPPA ITALIA SECONDA CATEGORIA 089/01-sa. Impugnazione della U.S Monteroni, avverso la squalifica del calciatore Sig. SQILLACE Tony, per cinque giornate, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 19 del 6 dicembre 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 22 del 3/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - COPPA ITALIA SECONDA CATEGORIA 089/01-sa. Impugnazione della U.S Monteroni, avverso la squalifica del calciatore Sig. SQILLACE Tony, per cinque giornate, inflitta dal G.S. Regionale ( Com. Uff. n. 19 del 6 dicembre 2001). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. SQUILLACE che il G. Regionale aveva così motivato: “Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica offendeva e minacciava il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano .”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato non aveva né offeso, né minacciato il D.G., ma in quanto capitano, in una fase di gioco in cui la squadra si trovava in nove uomini e dopo avere subito un rigore e la espulsione del portiere, alla notifica della propria espulsione, per doppia ammonizione, molto amareggiato, aveva gettato la fascia in terra e si era limitato a dire “Arbitro, così non è giusto”. L’arbitro chiaramente ha descritto, nel rapporto, l’accaduto, ed illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto segue: “ …a seguito delle espulsione per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, mi rivolgeva le seguenti frasi: < Sei una testa di…, figlio di…, ma un giorno verrai anche a Monteroni, e lì ci rimani >. Delle parole sopra riportate sono certo in quanto proferitemi dal Sig. Squillace a non più di 50 cm di distanza dalla mia persona ”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta dello SQUILLACE, evidentemente percepita, con chiarezza, la pluralità di farsi ora richiamate, che hanno sicuro contenuto ingiurioso ( duplice espressione ) e minaccioso (l’ultima)..- Come tale il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua e proporzionata ai casi similari, e tiene conto della sanzione automatica per la espulsione (una giornata), della (comunque duplice) frase oltraggiosa (due giornate); di quella minacciosa (ulteriore giornata), e dell’aggravio sanzionatorio (una giornata ancora) che deriva dalla qualifica di capitano, soggetto, cioè, che, deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale, con condotta esattamente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara, che dovrebbe connotarla, commette azione da giudicarsi con aumentato addebito disciplinare. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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