COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 103/01-cc.Reclamo del G.S. Orientano calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Del Carlo Stefano fino al 13.05.2002 con provvedimento del G.S. Regionale. (C.U. n. 20/2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 103/01-cc.Reclamo del G.S. Orientano calcio avverso la squalifica inflitta al calciatore Del Carlo Stefano fino al 13.05.2002 con provvedimento del G.S. Regionale. (C.U. n. 20/2001) Con l'affermare "nonostante quanto risulta dal rapporto di gara" la Società reclama avverso il provvedimento, indicato in epigrafe, preso dal G.S. Regionale nei confronti del calciatore Del Carlo Stefano. Motiva la doglianza la reclamante indicando un presunto "pentimento" del D.G. a fine gara in ordine al provvedimento di espulsione adottato a carico del calciatore non essendo poi così certo della di lui colpevolezza. Asserisce altresì che a seguito di un parapiglia avvenuto in campo tra i calciatori, per un fallo di reazione non visto dal D.G., sia stato un calciatore della squadra avversaria "a cercare di intimorire" il D.G. per evitargli di adottare una sanzione disciplinare a carico di un compagno di squadra. Ponendosi quindi una domanda retorica sul motivo che potrebbe aver indotto il De Carlo al comportamento contestatogli dal G.S., ritiene ingiusta e sproporzionata la sanzione e ne chiede l'annullamento, in ipotesi, la riduzione. A sostegno delle proprie affermazioni la Società reclamante chiede la acquisizione di un supplemento di rapporto nonché l'audizione personale del calciatore squalificato. Esaminati gli atti la C.D. partendo dalla richiesta di ulteriore istruttoria deve far rilevare come per proprio costante indirizzo procedurale venga sempre acquisito il supplemento di rapporto per cui la richiesta è del tutto superata. Circa la richiesta di audizione del calciatore essa non può essere accolta atteso che questa può avvenire unicamente nei confronti del ricorrente che, nella specie, è la Società e non il calciatore, questi avrebbe potuto essere ascoltato unicamente se avesse prodotto il ricorso in proprio ai sensi del VI comma dell'art. 32 del vigente C. di G.S. . Entrando nel merito della questione la C.D. deve ancora fare riferimento alle norme che regolano, sotto il profilo disciplinare, la procedura relativa alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare e ricordare che secondo il dettato dell'art. 31 (lettera A/1) "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto uomo ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare". Fatta questa indispensabile premessa rileva la C.D. come nessuna delle argomentazioni a difesa trovi il benché minimo riscontro negli atti ufficiali venendone, anzi, contraddette, e ciò con particolare riferimento alla assoluta certezza dichiarata dal D.G. nel riconoscere il De Carlo nell'autore della spinta, di talchè il provvedimento impugnato deve essere esaminato unicamente ai fini della congruità della sanzione. Soccorre a tali effetti il supplemento reso dal D.G. in questa sede dal quale emerge – circostanza questa del tutto ignota al G.S. – che l'ufficiale di gara, oltre a sottolineare ulteriormente la lievità della spinta, dichiara che la azione è da ritenere del tutto priva di qualsiasi intenzione aggressiva apparendogli essa rivolta unicamente ad attirare la sua attenzione. Ciò rilevato e considerato che il De Carlo nella sua veste di capitano poteva ben chiedere spiegazioni al D.G. a fronte di una decisione di questi ma non indulgere in proteste e meno che mai porgli le mani addosso spingendolo, la C.D. ritiene che esclusivamente sotto tale aspetto il reclamo può trovare accoglimento. P.Q.M. La C.D. considerata la funzione di capitano assolta da De Carlo delibera di accogliere il reclamo determinando la durata della squalifica per mesi quattro e così fino al 13.04.2002 . Dispone la restituzione della tassa.
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