COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI ECCELLENZA 097/01-rn.Reclamo Pol. Scarlino Avverso Inibizione Fino Al 21.3.2002 Del Dirigente Grassi Giancarlo (C.U. N° 19 Del 6122001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI ECCELLENZA 097/01-rn.Reclamo Pol. Scarlino Avverso Inibizione Fino Al 21.3.2002 Del Dirigente Grassi Giancarlo (C.U. N° 19 Del 6122001) Propone rituale reclamo la Pol. Scarlino avverso la inibizione del signor Grassi Giancarlo comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:” A fine gara offendeva e minacciava il D.G. e quindi nello spogliatoio arbitrale pretendeva spiegazioni dall’arbitro rifiutandosi di uscire dal locale. Di poi, posizionatosi davanti al cancello di uscita, al fine di ostacolare l’abbandono dell’impianto da parte dell’arbitro, si allontanava solo dietro l’intervento dei CC.. In tale frangente si rendeva protagonista di atteggiamento intimidatorio verso l’ufficiale di gara cercando anche di provocare la reazione del pubblico presente”. Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante non contesta i fatti riferiti dal D.G. salvo contestare che sia stato necessario l’intervento dei CC per far allontanare il dirigente.. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto ed esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. I fatti non sono in discussione se non nella loro valutazione ai fini della sanzione, poiché neppure la reclamante di fatto li contesta. Semmai è da dire che l’Arbitro nel proprio supplemento ridimensiona non poco la portata delle azioni ascritte soprattutto in ordine a quell’episodio (l’atteggiamento intimidatorio con posizionamento davanti alla porta di uscita) che aveva assunto particolare gravità nella determinazione della sanzione da parte del primo giudice. Dal riesame della sanzione appare equo ridimensionarla, considerata la dinamica e la reale entità dei fatti anche alla luce del supplemento. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione al signor Giancarlo Grassi fino al 622002 ed ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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