COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 112/01-cr. Reclamo della A.C Calcinaia avverso esito gara Massetana – Calcinaia del 23.12.2001 valida per il campionato di promozione (risultato 4 – 1 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002
Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE
112/01-cr. Reclamo della A.C Calcinaia avverso esito gara Massetana – Calcinaia del 23.12.2001 valida per il campionato di promozione (risultato 4 – 1 )
Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore Vecce Diego , schierato dalla soc.Massetana , a dire della reclamante malgrado squalificato, l’A.S Calcinaia , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art.12 comma 5 lettera a) del C.G.Sportiva.
Niente ha controdedotto la soc. Massetana malgrado ritualmente avvisata.
Il reclamo è privo di fondamento e merita di essere respinto.
La vicenda trae origine dallo scorso campionato (2000/2001) , quando il Vecce era tesserato per la soc. San Vincenzo partecipante al campionato di promozione.
Il Vecce , partecipando , con la soc. San Vincenzo alla Coppa Italia, viene squalificato in detta competizione per recidività in ammonizioni , per una giornata (C.U 8 del 14.09.2000). La sanzione non viene scontata nella stagione sportiva 2000/2001 e quindi doveva essere scontata nell’attuale stagione secondo le modalità previste dal combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 17 C.G.Sportiva.
Al termine della decorsa stagione sportiva la soc. San Vincenzo retrocede in prima categoria e pertanto non partecipa alla coppa Italia, il calciatore Vecce rimane in forza alla suddetta società fino al mese di Novembre , mese in cui viene trasferito alla soc. Massetana.
Il calciatore , non potendo scontare la squalifica nella stessa coppa italia dove gli era stata inflitta , non viene impiegato nella prima partita del campionato di prima categoria (San Vincenzo .-Pecciolese del 23.09.2001) estinguendo così la pendenza derivante dalla decorsa stagione sportiva.
Infatti, l’art. 6 del C.G.S , ultima parte indica come non sussista la distinzione prevista dall’art.14 comma 10 n° 1 ….”nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare la sanzione nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sia stata inflitta.”.
In conclusione , ritiene il collegio che la soc. san Vincenzo, non potendo far scontare la squalifica nella Coppa Italia , abbia ben interpretato il dettato regolamentare non impiegando il calciatore nella prima gara del campionato di competenza rendendo così libero da vincoli lo stesso che risultava pienamente legittimato a partecipare a tutte le gare della nuova società di appartenza.
P.Q.M
La C.D respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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