COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 108/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Albereta Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Baccani Mirko Per Quattro Giornate.( C.U. N° 21 Del 20.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 108/01-gc.Reclamo Presentato Dalla Pol. Albereta Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Baccani Mirko Per Quattro Giornate.( C.U. N° 21 Del 20.12.2001) Il Giudice Sportivo squalificava il giocatore Baccani Mirko essendo stato espulso per aver offeso e minacciato i calciatori avversari ed aver minacciato il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano. I fatti accadevano nel corso della gara Pelago – Albereta del 16 dicembre 2001. Reclama la società contro il provvedimento del Giudice Sportivo (non di questa Commissione, come erroneamente indicato in atti dalla pol. Albereta) fornendo la propria versione dei fatti. Descrive, la società, i fatti propedeutici al comportamento del tesserato, ed in buona sostanza afferma che nessun episodio di violenza fisica vi è stato – essendosi limitato il Baccani alle proteste dovute alle provocazioni subite. Conclude con una richiesta di mitigazione della sanzione, dichiarandosi “disponibile ad un eventuale incontro…”. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G., l’arbitro conferma quanto già risultante dagli atti di gara. Preliminarmente la Commissione rileva come la disponibilità manifestata dalla reclamante ad un eventuale incontro non può essere presa in considerazione; non si tratta, infatti, di formale e rituale richiesta di audizione, che come più volte è stato evidenziato da questo Collegio deve essere effettuata ai base alle carte federali e ritualmente formulata. Nel merito, il reclamo deve essere respinto. Non vi è alcun dubbio – alla luce degli atti – sulla dinamica degli eventi. Relativamente alla possibilità di ridurre la squalifica inflitta, deve rilevarsi come la sanzione per le offese e le minacce, anche all’arbitro, appaia equa e ben graduata, ed ha tenuto conto della veste di capitano del Baccani. La circostanza che non vi sia stata violenza fisica non può essere considerata un’attenuante, poiché in tale circostanza ben altra sarebbe stata l’entità della sanzione da infliggere al giocatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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