COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 111/01-gl.Gara Squalo Caserana / Pistoia Nord (0-2)del 15/12/2001.Campionato III categoria Com.Prov.Pistoia,in C.U. Prov.Pistoia n.20 del 20/12/2001.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 111/01-gl.Gara Squalo Caserana / Pistoia Nord (0-2)del 15/12/2001.Campionato III categoria Com.Prov.Pistoia,in C.U. Prov.Pistoia n.20 del 20/12/2001. Reclamo della Società Squalo Casarana avverso le seguenti sanzioni del G.S. Provinciale: 1) Squalifica fino al 31/3/2002 di Pagnini Solero allenatore, per essersi rifiutato di uscire dal campo dopo essere stato espulso costringendo il D.G. a sospendere la gara; 2) Squalifica per quattro gare effettive al calciatore Cibella Claudio il quale “sollecitato dal D.G., quale capitano, ad adoperarsi affinchè il proprio allenatore, in quanto espulso, abbandonasse il terreno di gioco, rifiutava ogni collaborazione solidarizzando con l’allenatore stesso. Alla notifica del provvedimento pronunciava frase irriguardosa verso il D.G.”. 3) Squalifica per tre gare effettive al calciatore Pagnini Paolo il quale “a seguito dell’espulsione del capitano veniva convocato dal D.G. quale vice capitano, per sollecitare il proprio allenatore espulso ad abbandonare il terreno di gioco, rifiutava la collaborazione richiesta”. 4) Squalifica per tre gare effettive al calciatore Razzano Riccardo per avere offeso e minacciato il D.G. 5) Squalifica per tre gare effettive al calciatore Massaro Angelo per avere offeso e minacciato il D.G. a fine gara. La reclamante in buona sostanza non disconosce i fatti, tuttavia ritiene le sanzioni troppo afflittive e ne chiede una riduzione. La C.D. esaminati gli atti accoglie parzialmente il reclamo, tuttavia censura con forza il comportamento dei tesserati i quali, qualunque sia stato il comportamento tenuto dal D.G., non hanno il potere di sindacarne l’operato e per il solo fatto di avere aderito alle norme che regolano il gioco del calcio devono sottostare sempre e comunque a dette regole. Se così non fosse si verrebbe a creare una sorta di anarchia sportiva che porterebbe alla fine di questa attività sportiva. Giova ricordare come il D.G. sia il primo giudice in campo e le sue decisioni inappellabili pertanto i tesserati partecipanti ad una gara debbono sottostare alle stesse. La C.D. comunque, analizzando i fatti nel suo insieme e nello specifico ritiene equo graduare le sanzioni in punto di quantum come segue: 1) inibizione fino al 19/2/2002 al tesserato Pagnini Solero; 2) squalifica per due giornate al calciatore Pagnini Paolo; 3) squalifica per tre giornate al calciatore Cibella Claudio; 4) squalifica per due giornate al calciatore Razzano Riccardo; 5) conferma della squalifica per tre giornate al calciatore Massaro Angelo. P.Q.M. La C.D. accoglie parzialmente il reclamo riducendo le sanzioni per Pagnini Solero, Pagnini Paolo, Cibella Claudio e Razzano Riccardo come specificato in parte motiva e respinge il reclamo per Massaro Angelo. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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