COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 102/01-rn. Reclamo S.S. Sangiustinese Avverso Squalifica Fino Al 31.03.2002 Del Calciatore Nocentini Tiziano (C.U. N° 19 Del 12122001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 24 del 17/01/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 102/01-rn. Reclamo S.S. Sangiustinese Avverso Squalifica Fino Al 31.03.2002 Del Calciatore Nocentini Tiziano (C.U. N° 19 Del 12122001) Propone rituale reclamo la S.S. Sangiustinese avverso la squalifica del signor Nocentini Tiziano comminata dal G.S. Provinciale di Arezzo con la seguente motivazione:”Espulso per aver rivolto frase irriguardosa al D.G., alla notifica del provvedimento si dirigeva verso la panchina, quindi presa una bottiglia d’acqua, tornava dall’arbitro minacciandolo che gliela avrebbe spaccata in testa. Veniva trattenuto dai compagni ed allontanato offendendo nel contempo il D.G.. A fine gara reiterava nel propro comportamento offensivo”. Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante sostiene che il Nocentini pur avendo tenuto un comportamento non regolamentare non avrebbe commesso tali fatti da meritare una sì lunga squalifica ed in particolare riferisce che il calciatore una volta fermatosi a bere in panchina sarebbe tornato sui propri passi con una bottiglia di plastica sotto braccio e senza alcun atteggiamento intimidatorio, chiede inoltre che il tesserato colpito da squalifica venga ascoltato. Si premette che l’audizione di un tesserato colpito da sanzione ibinibitoria o di squalifica non è ammessa salvo che non ricorra in proprio, ostandovi le norme processuali del C.G.S., e quindi nel caso in esame non può essere accolta la richiesta istruttoria della reclamante. Nel merito passiamo ad esaminare il reclamo con l’acquisizione del supplemento di rapporto espressamente richiesto al D.G.. Esaminati gli atti ed in particolare il supplemento la C.D. decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già oggetto di rapporto, in particolare ribadisce l’atto intimidatorio del calciatore con la bottiglia e la sua foga ed animosità che ebbe a costringere il compagni ad intervenire per evitare ulteriori e peggiori episodi, un tale atteggiamento potrebbe ben essere parificato ad un tentativo di aggressione. I fatti sono acclarati dato anche il carattere di prova privilegiata che nel nostro ordinamento assumono i rapporti degli ufficiali di gara. Dal riesame della sanzione appare equa la squalifica già comminata dal primo giudice che pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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