COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL’U.S. FIESOLECALDINE AVVERSO REGOLARITA’ GARA FIESOLECALDINE/LANCIOTTO DEL 22.12.2001 (0-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO DELL'U.S. FIESOLECALDINE AVVERSO REGOLARITA' GARA FIESOLECALDINE/LANCIOTTO DEL 22.12.2001 (0-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.n.22 del 3.1.2002; -con reclamo ritualmente preannunciato e proposto l'U.S. Fiesole Caldine si lamenta dell'esito gara di cui all'epigrafe deducendo che il D.G. aveva errato nel non consentire ad un proprio giocatore di prendere parte alla gara in quano munito, ai fini previsti dall'art.71 N.O.I.F., soltanto di libretto sanitario con fotografia rilasciato dall'Azienda Sanitaria di Firenze. L'errore arbitrale aveva, secondo la reclamante, menomato il potenziale tecnico della propria squadra che infatti aveva patito sconfitta sul campo; conclude quindi perche' venga disposta la ripetizione della gara. Ritiene il G.S. che il reclamo sia immeritevole di accoglimento. La ''ratio'' dell'art.71 N.O.I.F. appare del tutto trasparente e condivisibile: evitare il rischio che possano prendere parte alla competizione persone diverse da quelle che risultano inserite nell'elenco di gara. Se questo e' lo scopo della norma e' del tutto comprensibile che essa preveda anche un sistema di identificazione affinche' la corrispondenza tra elenco di gara e partecipanti non si riduca al vuoto esercizio della mera dichiarazione di parte. In altri termini l'intento perseguito dal legislatore federale puo' essere assicurato solo attraverso la creazione di un sistema di identificazione particolarmente rigoroso sottratto ad ogni potere discrezionale da parte del soggetto (il D.G.) chiamato ad utilizzarlo. Sotto questo profilo ben appropriate appaiono le decisioni della C.A.F. che appunto sottraggono al D.G. ogni margine di discrezionalita' assegnandogli invece un compito esclusivamente burocratico e formale, allo stesso tempo riservando al Giudice Sportivo tutte le questioni inerenti il titolo di partecipazione alla gara, non solo sotto il profilo del tesseramento, ma anche dell'identita' della persona effettivamente scesa in campo e quella indicata nell'elenco di gara qualora, nonostante il rigore del sistema, dovesse successivamente risultare un sospetto di questo genere. Se dunque il potere del D.G. ha natura esclusivamente burocratica e formale, e' inevitabile che il sistema di identificazione indicato dall'art.71 N.O.I.F. debba essere, come in effetti e', un sistema chiuso e di stretta interpretazione. In buona sostanza, l'indicazione analitica dei metodi attraverso i quali il D.G.puo' procedere alla identificazione e' tassativa cosicche' non verificandosi veruna delle situazioni descritte dalla norma, il D.G., anziche' procedere alla verifica aliunde della effettiva identita' dei componenti delle liste dovra' impedirne l'ingresso in campo. Premesso cio', rilevasi come ovviamente non rientri nella previsione normativa in commento una tessera rilasciata dall'Azienda Sanitaria di Firenze e come essa non possa costituire uno dei ''documenti ufficiali di riconoscimento'' di cui alla lettera b) del comma 1 delle N.O.I.F.. Su tale aspetto, giova evidenziare il comportamento stesso di incertezza assunto dalla reclamante, dal momento che prima di trascrivere il nominativo del calciatore nel proprio elenco volle acquisire il parere dell'arbitro che, con il proprio operato, ebbe ad inserirsi perfettamente nel tracciato regolamentare. Come gia' quindi ampiamente detto, in una situazione di questo genere il D.G. non avrebbe potuto desumere l'identita' del calciatore in altro modo, giacche' cosi' atteggiandosi avrebbe fatto uso di un potere discrezionale che, per comune opinione, l'art.71 N.O.I.F. non gli concede sotto alcun profilo. Per questi motivi il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Fiesole Caldine di Fiesole (Firenze) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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