COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 005/01-sa. Impugnazione del calciatore ANNECHIARICO Luca, tesserato, all’epoca del fatto, per il CASTELLINA Marittima, avverso la squalifica inflittagli dal G.S. regionale fino al 30 agosto 2006 (Com. Uff. n. 5 del 30 agosto 2001).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 005/01-sa. Impugnazione del calciatore ANNECHIARICO Luca, tesserato, all’epoca del fatto, per il CASTELLINA Marittima, avverso la squalifica inflittagli dal G.S. regionale fino al 30 agosto 2006 (Com. Uff. n. 5 del 30 agosto 2001). Con rituale gravame in proprio, il reclamante adiva questa C.D., chiedendo la revoca della sanzione come sopra inflitta, che il G.S. regionale aveva così motivato (anche per altro tesserato, NOTARO Leonardo) : “A fine gara, dopo essersi tolti la maglia al fine di non farsi individuare, colpivano il D.G. con calci, pugni sulle spalle, alla testa e nei reni, provocandogli fortissimo dolore e lesioni, come da certificazione ospedaliera agli atti (gara: Castellina marittima – Riparbella del 22. 4. 2001).”- Occorre, preliminarmente, richiamare il grave episodio in questione - occorso quasi al termine della gara sopra menzionata ed in conseguenza di un rigore “decisivo” assegnato al Riparbella, trasformato, con vittoria di quest’ultima squadra ed esiti importanti sulla classifica finale del campionato – in relazione al quale l’arbitro era stato fatto oggetto di una ignobile aggressione “multiarticolata”, iniziatasi con un colpo/calcio, a gamba tesa e da tergo, da parte del portiere del Castellina (PIAZZA Mario), al rene del D.G., con fortissimo e persistente dolore e la fuga di quest’ultimo verso gli spogliatoi, qui nei pressi ostacolato ad entrarvi da taluni tifosi, e, quindi, raggiunto da “…tutti i calciatori in lista del Castellina, con le maglie in mano, in modo da non consentire la loro identificazione, che lo picchiavano – ad eccezione del capitano NANNETTI Marco, l’allenatore MUCCI ed il presidente NICCOLI, i quali si prodigavano per la salvaguardia della sua incolumità - con calci e pugni sulle spalle, in testa e nei reni, provocandomi fortissimi dolori…che lo costringevano a recarsi al locale pronto soccorso ove gli veniva rilasciato un certificato medico con prognosi per giorni sette...” ( si rinvia, testualmente, al rapporto gara, in atti). L’episodio determinava oltre alla squalifica del PIAZZA fino al 27 febbraio 2004, l’ulteriore sanzione della società con significativa ammenda ( veniva però riconosciuto il fattivo intervento di tesserati, idoneo a diminuire le conseguenze del fatto) e la squalifica del capitano, NANNETTI Marco, ai sensi dell’art. 5 comma 2 CGS, in quanto non identificati gli altri autori (oltre al PIAZZA) di tale aggressione e fino a che non fossero individuati gli effettivi responsabili della stessa. Tali decisioni , riportate nel C.U. n.41 del 27 aprile 2001, venivano integralmente confermate da questa Commissione, pronunciatasi sul reclamo della società CASTELLINA, giusto provvedimento trascritto nel C. U. n. 50 del 21 giugno 2001. In data 23 luglio 2001, con missiva inoltrata al Giudice Sportivo, il capitano Sig. NANNETTI Marco, nel ribadire la propria estraneità ai fatti, segnalava di “…essere venuto a conoscenza dei responsabili dell’aggressione all’arbitro, avvenuta a fine gara CASTELLINA – RIPARBELLA, fa presente che i responsabili sarebbero: ANNECHIARICO Luca e NOTARO Leonardo…”.- Da qui, la decisione attualmente all’esame della CD, per quanto in interesse dell’ ANNECHIARICO. Questi, peraltro, in data 20 agosto 2001, aveva inoltrata al Presidente del C.R.Toscano, una lettera, con la quale, respingeva ogni addebito per i fatti in questione e riferiva che il suo nome – che pure aveva personalmente rilasciato anche in via scritta alla società, con atto di libera determinazione, così come altri calciatori della stessa squadra, per “salvare” il capitano, autodichiarandosi, lui e gli altri firmatari, “colpevoli”, limitatamente a condotte riconducibili a talune spinte all’arbitro – era risultato segnalato alla Giustizia sportiva per iniziativa del NANNETTI e della Società, addirittura in esito ad un sorteggio “richiesto dalla stessa lega calcio”, con procedura “obbligata”, da costui mai assentita ed anzi avvenuta (tale estrazione) a sua insaputa. Il presidente del C.R.T. inoltrava immediatamente tale missiva all’Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso, e veniva pertanto avviata una complessa istruttoria, con escussione di moltissimi tesserati - presenti e non - all’episodio, ed acquisizione di documenti, che determinava la opportuna “sospensione” della presente delibazione fino al compimento di tale attività di indagine, oggi acquisita. In data 18 gennaio 2001, l’ANNECHIARICO udito a sua richiesta da questo Collegio confermava quanto dichiarato nei propri scritti ed insisteva per l’accoglimento del reclamo. L’impugnazione deve essere accolta. Osserva questa CD che la responsabilità del giocatore non risulta sufficientemente riscontrata, ed anzi, prevalenti appaiono i contributi istruttori che lo scagionano; comunque vi è ampia incertezza circa la sua colpevolezza; ciò che, alla luce del generale principio del favor rei, in caso di dubbio rilevante e circostanziato, depone per il proscioglimento attuale dello stesso. Per brevità è sufficiente richiamare le dichiarazioni – oggi in atti - dei tesserati: NANNETTI ( il capitano, il quale - pure indicando il nome del ricorrente nella propria citata dichiarazione “autoliberatoria” – dichiara, a verbale, di non averlo visto presente al momento del fatto); NOTARO (reo confesso); NICCOLINI Franco; MUCCI Giovanni (allenatore all’epoca, attivo a proteggere l’arbitro nell’occorso, che riferisce di avere visto l’ANNECCHIASRICO a 30/35 metri di distanza dal gruppo degli aggressori, intento a salutare un calciatore avversario); LA ROSA Antonio, PANICHI Tommaso. Non utili altre testimonianze, deve osservarsi – concordemente a quanto rappresentato dall’Ufficio indagini – che le dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’ANNECHIARICO, rilasciate, di contro, da FIASCHI Alessandro, LAZZERI Uris, SIMONI Giancarlo, LAZZERI Paolo, oltre ad essere numericamente inferiori, riportano di frasi sentite, in via diretta (riconoscendone da altra stanza la voce) o “per riportato” da altri in ordine alla circostanza che lo stesso ANNECHIARICO si sarebbe vantato - nell’immediatezza e negli spogliatoi - di aver tirato un pugno all’arbitro, nessuno dei quali per percezione visiva, e tra loro dichiarazioni anche almeno in parte contrastanti. In definitiva, l’unico elemento di accusa apparentemente “oggettivo” può risultare la stessa dichiarazione scritta dell’interessato - sopra citata - con la quale egli rilascia alla società una sottoscrizione di responsabilità, con altri sette/otto calciatori, per “qualche spinta” all’arbitro; ma non può escludersi che siffatta “confessione”, poi ampiamente denegata dall’autore qui ricorrente, e suffragata da molti testi (come visto) si riconduca a mero atteggiamento di favore o indotto, verso il ( o da parte del) NANNETTI ed il sodalizio, che premeva per risolvere “comunque” il caso. Posto l’attuale consequenziale proscioglimento dell’ANNECHIARICO, per le complessive e coordinate valutazioni ora esposte, la vicenda nella sua globalità – anche come ricostruita dall’Ufficio indagini - deve essere sottoposta al vaglio della Procura federale, al cui esame, qui contestualmente la Commissione rimette gli atti, per le determinazioni che detto Organo vorrà adottare. Si segnalano, emergendone i relativi loro profili “oggettivi”, se non “documentali”, e salve altre ravvisate risultanze: la condotta non consona ai doveri di lealtà sportiva, della Società Castellina, del tesserato NANNETTI (che indicano un nominativo “estraneo” al fatto illecito, ed attuano la “singolare” procedura di “sorteggio” del colpevole) e, verosimilmente, anche dei sette/otto giocatori firmatari dell’ ”autoincolpazione”, tra cui lo stesso ANNECHIARICO, quest’ultima dichiarazione collettiva, non meglio riscontrata con le svolte indagini e, pertanto, offrendo il procedimento profili antitetici, o di responsabilità materiale nei fatti violenti patiti dall’arbitro (questi indica tutti i calciatori del CASTELLINA responsabili, più plausibilmente, attesa la concitazione di quei frangenti, “molti”), comunque da ulteriormente approfondire quanto a soggetti non ancora individuati e (se) sanzionabili; o viceversa di autocalunnia”. P.Q.M. Accoglie il reclamo, e revoca la squalifica inflitta al calciatore ANNECHIARICO Luca fino al 30 agosto 2006, con immediata riqualificazione dello stesso e dispone restituirsi la relativa tassa all’interessato. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, anche e nello specifico in ordine a quanto segnalato in parte motiva. -
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it