COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 090/01-cc. Reclamo del G.R.C.S. San Leone che impugna la delibera del G.S. Provinciale di Firenze con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 04.04.2002 al calciatore Tordelli Massimiliano. (C.U.n. 22 del 05.12.2001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 090/01-cc. Reclamo del G.R.C.S. San Leone che impugna la delibera del G.S. Provinciale di Firenze con la quale ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 04.04.2002 al calciatore Tordelli Massimiliano. (C.U.n. 22 del 05.12.2001) Il reclamo proposto dal G.R.C.S. San Leone, dopo aver dichiarato che i fatti riportati dal D.G. "…non corrispondono esattamente alla realtà", rivolge numerose critiche all'operato del D.G. nel corso della gara, critiche che non possono in alcun modo trovare ingresso in questa sede dovendo la C.D. decidere unicamente sulla delibera presa dal G.S. con l'esaminare i fatti quali risultano dagli atti ufficiali e confrontando questi con le tesi a difesa proposte dal soggetto reclamante. Sotto tale aspetto nulla indica la Società che possa far sorgere un qualche dubbio, con la conseguente necessità di richiedere ulteriori chiarimenti, per cui il reclamo è stato proposto ai limiti della ammissibilità. Tuttavia esso viene esaminato tenuto conto della lamentata eccessività della sanzione imposta. Deve ancora la C.D. precisare come il richiamo fatto dalla reclamante in ordine ai danni subiti della autovettura del D.G. non può essere argomento di discussione non facendo parte tale questione della delibera presa dal Giudice. Ciò appurato la C.D. ritiene inaccoglibile il reclamo anche sotto il profilo dell'entità della sanzione rilevato che viene addebitato al calciatore – fatto in nessun modo contestato dalla reclamante – l'espulsione per minacce, le offese rivolte al D.G.; la reiterazione delle minacce nonché un evidente tentativo di aggressione seguito – a fine gara – da ulteriori minacce. In tale contesto la sanzione appare ben graduata ed immune quindi da ogni censura. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo il contestuale incameramento della tassa.
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