COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 094/01rn. Reclamo G.S. Monte San Savino Avverso Squalifica Fino Al 28.02.2002 Del Calciatore Renzoni Fabrizio (C.U. N° 18 Del 5122001)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 094/01rn. Reclamo G.S. Monte San Savino Avverso Squalifica Fino Al 28.02.2002 Del Calciatore Renzoni Fabrizio (C.U. N° 18 Del 5122001) Propone rituale reclamo il G.S. Monte San Savino avverso la squalifica del signor Renzoni Fabrizio comminata dal G.S. Provinciale di Arezzo con la seguente motivazione: ”Dopo una decisione del D.G. gli correva incontro ed in segno di vibrata protesta, senza alcun intento lesivo, lo afferrava per il braccio scuotendolo, senza procurargli dolore, e rivolgendogli nel contempo frase irriguardosa.”. Nel chiedere una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva in relazione a quanto accaduto, la reclamante sostiene che il Renzoni pur avendo tenuto un comportamento non regolamentare non avrebbe commesso tali fatti da meritare una sì lunga squalifica ed in particolare riferisce che il calciatore da un lato non sarebbe corso incontro, e si sarebbe limitato ad appoggiare la mano sul braccio del D.G., afferma altresì che la frase riportata (che c…… fai?) sarebbe di uso corrente e non avrebbe significato lesivo del decoro dell’arbitro. La C.D. esaminati gli atti ed acquisito il supplemento la C.D. decide di respingere il reclamo. Il D.G. nel supplemento conferma in toto quanto già oggetto di rapporto, e del resto i fatti non sono in discussione poiché la stessa reclamante non li contesta limitandosi a cercare di ridurne la portata. Peraltro in relazione alle difese svolte rileva la C.D. che il correre o meno incontro all’arbitro da parte del Renzoni non è rilevante, del carattere non violento del contatto tra il calciatore ed il D.G., ha già tenuto conto il primo giudice irrogando una sanzione abbastanza lieve nell’ambito della fattispecie “strattonamento”, infine nessun dubbio può esservi, aldilà dell’uso corrente che si possa fare delle parolacce, che la frase pronunciata dal Renzoni sia da giudicarsi quantomeno irriguardosa. Dal riesame della sanzione appare equa la squalifica già comminata dal primo giudice che pertanto va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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