COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE 114/01-cc. Reclamo dell’A.C. Calenzano nei confronti della delibera presa dal G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Gneri Alvaro. (C.U. n. 23 del 10.01.2002)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE 114/01-cc. Reclamo dell'A.C. Calenzano nei confronti della delibera presa dal G.S. Regionale che ha squalificato per quattro giornate il calciatore Gneri Alvaro. (C.U. n. 23 del 10.01.2002) "Espulso per aver colpito un calciatore avversario, alla notifica offendeva il D.G.". Questa la motivazione posta dal G.S. a fondamento della decisione indicata in epigrafe, decisione che viene impugnata dalla Società di appartenenza del calciatore. L'A.C. Calenzano con il gravame proposto riconosce che i fatti si sono svolti come indicati dal G.S., deprecando nel contempo il calciatore, ma ritiene la sanzione eccessiva chiedendone – di conseguenza – una riduzione. Chiede, ove ritenuto opportuno, di poter essere ascoltata proponendo anche la visione della registrazione della gara. Premesso che la conferma, correttamente data dalla reclamante, dello svolgersi dei fatti addebitati a Gneri rende del tutto inutile sia la eventuale visione della cassetta Tv che l'audizione personale, la C.D. osserva quanto segue: la richiesta di audizione rappresenta un diritto del soggetto reclamante che, in quanto tale, deve essere esplicitamente e personalmente effettuata, anziché essere lasciata alla discrezionalità altrui, da esercitare ovviamente in tutti i casi in cui essa richiesta possa integrare, chiarire, ulteriormente i motivi di reclamo consentendo al Giudice – ove i fatti esposti siano fondati – un più ampio panorama delle questioni sollevate. Entrando nel merito del reclamo, considerate le dichiarazioni della reclamante, esaminato il supplemento di rapporto reso in questa sede la C.D. ritiene il reclamo del tutto inaccoglibile: infatti il colpire deliberatamente un avversario a giuoco fermo, nella fattispecie in maniera tale da farlo indietreggiare di un metro, è di norma sanzionato con la squalifica per due giornate, essendo ininfluente che l'atto sia stato posto in essere quale reazione ad un fallo subito. A tale sanzione deve aggiungersi quella relativa alle offese rivolte all'arbitro che sono, anch'esse, sanzionate con la squalifica per due giornate per cui la decisione impugnata appare ineccepibile. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo consegue l'incameramento della relativa tassa
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