COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – CAMPIONATO DI PROMOZIONE –/01-rg.Reclamo della A.C Calcinaia avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Gambini Andrea fino al 13.04.2002. (C.U 20 del 13.12.2000)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N. 25 del 24/1/2002 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - CAMPIONATO DI PROMOZIONE --/01-rg.Reclamo della A.C Calcinaia avverso dec. del G.S Regionale. Squalifica Gambini Andrea fino al 13.04.2002. (C.U 20 del 13.12.2000) Il G.S Regionale squalificava il giocatore Gambini Andrea per aver offeso l’arbitro e dopo il provvedimento di espulsione, reiterando le offese, poneva le mani sul petto del D.G, esercitando una lieve spinta. Propone reclamo la società , sostenendo che il giocatore in questione, resosi conto che il D.G stava estraendo il cartellino rosso , nel tentativo di bloccarlo, appoggiava lievemente la mano sull’avambraccio e, nella concitazione, anche sul petto del D.G. Conclude la reclamante con una richiesta di riduzione della squalifica inflitta. Nel supplemento di rapporto richiesto, l’arbitro, ribadisce che il sig. Gambini , gli poggiava le mani sul petto , esercitando una lieve spinta, senza causargli dolore. Dall’esame degli atti , emerge in maniera chiara la responsabilità del tesserato. Per quanto concerne poi, la misura della sanzione inflitta dal G.S , questa C.D , ritiene la stessa meritevole di conferma in quanto conforme ai fatti addebitati così come descritti dall’arbitro nel suo rapporto di gara. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.
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